Herzog il relativista

Al Festival del film Locarno ho visto due dei quattro episodi di Death Row II, la serie di quattro documentari su altrettanti condannati a morte negli Stati Uniti realizzata del regista tedesco Werner Herzog.

L'intervista a Blaine Milam
L’intervista a Blaine Milam

Ogni documentario inizia in una maniera che ho trovato molto forte: la voce fuori campo di Herzog che afferma di essere negli Stati Uniti come ospite e, in quanto tale, di rispettare le loro scelte in fatto di pena capitale, di rispettarle ma, visto il suo diverso bagaglio culturale, di essere in profondo disaccordo. Continua a leggere “Herzog il relativista”

Pena di morte e matrimonio omosessuale

Due mappe da Wikipedia.

La prima è Samesex marriage in USA, la diffusione negli Stati Uniti delle unioni coniugali tra persone dello stesso sesso:

1000px-Samesex_marriage_in_USA.svgLa seconda è Death penalty statutes in the United States, la diffusione, sempre negli Stati Uniti, della pena di morte:
1000px-Death_penalty_statutes_in_the_United_States.svgNon sono proprio identiche, ma in parte sono sovrapponibili.

È sociologia spicciola, ma le proteste parigine – in parte violente – contro i matrimoni omosessuali avvengono in un paese che ha abolito la pena di morte nel 1981.

Ma l’abolizione della pena di morte non sarebbe un progresso

Non ho esitato ad obliterare del tutto la pena di morte. Oramai pare a mè che non si possa più nemmeno discutere intorno a questo argomento. La coscienza pubblica lo ha sciolto. La nazione spagnuola ce lo confermò or ora con stupenda solennità.

Ma l’abolizione della pena di morte non sarebbe un progresso, sarebbe forse un male maggiore, se alla distruzione del patibolo non succedesse immediatamente l’opera riparatrice della educazione, ed il miglioramento dei colpevoli. Il progetto suppone il penitenziere — anzi il penitenziere filadelfiano, o l’isolamento continuo — perché, a mio avviso, non è ancor dimostrata l’eccellenza del sistema misto. Ma, comunque sia, il progetto suppone una riforma radicale del sistema carcerario. Ciò che scema al Ticino l’onore di una repubblica civile, non è tanto il Codice, ma sono le sue carceri.

Carlo Battaglini, Progetto di codice penale per il cantone Ticino, 1868

Pena di morte in Svizzera

Da laRegione di sabato 21 agosto 2010, p. 9:

Berna – Pena di morte per chi si macchia di un assassinio accompagnato da abuso sessuale: lo chiede una iniziativa popolare, attualmente sottoposta alla Cancelleria federale per un esame preliminare formale. Il vicecancelliere André Simonazzi ha confermato la notizia, pubblicata ieri dalla Neue Zürcher Zeitung. «Abbiamo inoltrato l’iniziativa circa quattro settimane fa per un esame» , ha precisato Marcel Graf, rappresentante dei promotori, aggiungendo che dietro l’iniziativa non c’è alcun gruppo politico: i membri sono amici o famigliari di una vittima. Egli non ha voluto fornire indicazioni sul contenuto: «Vogliamo aspettare fino alla conclusione ufficiale dell’esame della Cancelleria». Secondo la Nzz , il testo prevede la pena di morte per chi commette un omicidio accompagnato da un delitto sessuale. L’assassino dovrebbe essere giustiziato entro tre mesi dalla sentenza definitiva. La Svizzera ha abolito la pena di morte in tempo di pace nel 1942 con l’entrata in vigore del codice penale unificato. Nel 1992 è stata soppressa anche in caso di guerra. Ora la sua proibizione assoluta è garantita dalla Costituzione federale (articolo 10). La Svizzera ha anche ratificato i protocolli aggiuntivi 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), che vietano la pena di morte in tempo sia di pace che di guerra. Secondo Simonazzi l’attuale esame è di tipo puramente formale e non riguarda il contenuto: si tratta di verificare per esempio che titolo, testo e comitato d’iniziativa figurino sui moduli per la raccolta delle firme. A valutazione conclusa, l’iniziativa è pubblicata sul Foglio federale. «L’esame materiale di una iniziativa avviene soltanto quando i promotori hanno raccolto le 100.000 firme» necessarie ed è compito del parlamento dichiarare la ricevibilità o meno del testo.

Una delle critiche alla pena di morte riguarda la natura vendicativa di questa punizione.
Significativo che questa iniziativa popolare non nasca da un gruppo politico ma da «amici o famigliari di una vittima» e che sia limitata a delitti sessuali, emotivamente più carichi di altri crimini.
Non so poi come considerare la precisazione sull’esecuzione entro tre mesi dalla condanna definitiva: un garanzia per evitare la sofferenza psicologica del condannato, costretto ad aspettare un tempo indefinito e angosciante nel braccio della morte, oppure un sistema per evitare che la pena rimanga sulla carta?

Vedremo se il parlamento accoglierà l’iniziativa.

Il fondamento del rifiuto della pena di morte

Luigi Ferrajoli, all’inizio del suo Il fondamento del rifiuto della pena di morte (in Pietro Costa (a cura di), Il diritto di uccidere. L’enigma della pena di morte, Feltrinelli 2010), traccia un veloce quadro storico delle riflessioni filosofiche sulla pena di morte:

La storia del pensiero filosofico sulla pena di morte è desolante. Le opinini dei grandi classici della filosofia sono state prevalentemente, monotonamente a favore. C’è una triste continuità – da Platone e Aristotele fino a Kant e a Benedetto Croce – che accomuna trasversalmente, nel sostegno alla pena di morte, filosofi cattolici come sant’Agostino, san Tommaso e Bellarmino e pensatori protestanti ome Lutero e Calvino; utopisti come Tommaso Moro e Tommaso Campanella e giusnaturalisti come Hobbes, Locke e Rousseau; illuministi come Montesquieu, Hommel, Filangeri, Mably e Condorcet e idealisti come Fichte e Hegel; pensatori liberali come Anselm Feuerbach, Romagnosi, il giovane Carignani, Constant e Mill e penalisti moralisti come Pellegrino Rossi, Giuseppe Bettiol, Giuseppe Maggiore e Francesco Carnelutti.

La varietà di impostazioni teoriche è notevole: cattolici, protestanti, utopisti, giusnaturalisti, illuministi, idealisti, liberali, moralisti: tutti a favore della pena di morte.
Viene il sospetto che le impostazioni teoriche abbiano poca o nulla influenza: prima viene l’accettazione della pena di morte, la teoria fa da giustificazione a posteriori. Continua a leggere “Il fondamento del rifiuto della pena di morte”

Dare a Cesare quel che è di Cesare

risultati

L’autore misterioso altri non è che Cesare Beccaria.
La citazione completa, tratta ovviamente da Dei delitti e delle pene, con in corsivo la parte estrapolata e modificata, è:

La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell’anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e dalla opinione, forse piú efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte.

Per il marchese Beccaria la pena di morte può essere ammessa per questioni di ordine pubblico (anche se limitatamente ad alcune situazioni particolari, come le rivoluzioni e le rivolte) e per deterrenza. Continua a leggere “Dare a Cesare quel che è di Cesare”

Chi l’ha scritto

Chi l’ha scritto?

Io non vedo nessuna necessità di uccidere un cittadino, se non quando la sua morte possa distogliere gli altri dal commettere delitti, motivo per cui la pena di morte si può considerare giusta e necessaria.

Citazione leggermente modificata per impedire di scoprire l’autore ricorrendo all’onnisciente Google.

Se non vedete la scheda, andate qui per votare.

Errori giudiziari

Fonte quasi inevitabile di fondamentali errori di fatto sarà sempre certamente la stessa enormezza dei delitti puniti con la pena di morte. Può parere strano ma è psicologicamente esatto che l’atrocità del delitto concorre moltissimo a determinare la convinzione di responsabilità dell’imputato. L’alibi del ladruncolo di galline trova sempre una critica serena e forse ottimistica. Le difese di fatto del presunto sventratore di fanciulli trovano nel giudice stati s’animo appassionati, idee preconcette, tutto uno spirito sdegnato del delitto, avito di giuridica reazione, chiuso, involontariamente ma ermeticamente, alle dubbiezze, intento ed inflessibile nella contemplazione e nel desiderio di giustizia assoluta che è l’opposto della giustizia relativa. Chi ha appena un po’ di pratica delle cose giudiziarie, non può dissimularsi che questo è vero. E c’è la sua profonda ragione. Alla società interessa molto di più, ai fine della pubblica quiete, dell’ordine, dell’autorità, che un certo delitto atrocissimo, o più spesso una serie di delitti tremendi commessi da ignoti, siano esemplarmente puniti che non di raggiungere il vero autore. Queste superiori esigenze di pubblica quiete, d’ordine, di autorità, sono soddisfatte quando il delitto che commosso e fatto tremare non resta impunito. L’equilibrio si ristabilisce in quanto alla violazione è contrapposta la sanzione pubblica, esemplare, tranquillizzate. Il materiale raggiungimento dell’autore importa assai meno perché ciò che può compromettere la compagine sociale è l’allarme, non il male intrinseco del delitto, e perché la pericolosità ulteriore del crimine è spesso esaurita dall’esplosione delittuosa passata, dall’interesse a non richiamare con nuovi delitti il sospetto sui precedenti, dall’età, ecc. Tutti, dunque, siamo mossi da questa molla e concorriamo a formare l’ambiente che rende più facile l’errore giudiziario proprio in quei processi in cui si dovrebbe più studiosamente evitarlo perché è in giuoco la testa.

Paolo Rossi, La pena di morte e la sua critica, Genova, Libreria Mario Bozzi, 1932 (il brano riportato è alle pp. 234-235 di La pena di morte. Scetticismo e dogmatica, Pan Milano, 1978)

Differenze

Da un blog:

Stamattina leggevo su un quotidiano: impiccata la giovane Delara. La legge iraniana senza pietà.
Chissà perché non dissero la stessa cosa di Eluana. Uccisa mediante fame e sete Eluana. La legge italiana senza pietà.

Noto con dispiacere che a molta gente continua a sfuggire la differenza tra una azione palesemente contro la volontà del soggetto, come l’esecuzione di Delara, e una che invece si pone come compimento di quella volontà, la sospensione dei trattamenti ad Eluana.
Una differenza che rende insensato, e vagamente disgustoso, il paragone avanzato dall’autore del blog citato, e questo indipendentemente da tutti gli altri discorsi sull’argomento (quali sono i limiti all’autodeterminazione del soggetto? la volontà di Eluana è stata correttamente determinata?)

Diritto di uccidere

Esiste il diritto di uccidere?

Il filosofo e giurista Stephan Kinsella risponde affermativamente a questa domanda, e lo fa con un dimostrazione, quasi un teorema. Il suo argomento è riassunto con uno schema da Maurizio Colucci sul suo blog.
Credo che il ragionamento di Kinsella sia per certi versi affine a quello di Vittorio Mathieu in Perché punire; credo perché non ho (ancora) letto né l’articolo di Kinsella né il libro di Mathieu (sono pigro). Continua a leggere “Diritto di uccidere”