Il novello Principe

Per un altro verso, se è vero che in uno Stato democratico il pubblico vede il potere più che in uno Stato autocratico, è altrettanto vero che l’uso degli elaboratori elettronici, che si va estendendo e sempre piú si estenderà, per la memorizzazione delle schede personali di tutti i cittadini, permette e sempre piú permetterà ai detentori del potere di vedere il pubblico assai meglio che negli Stati del passato. Ciò che il novello Principe può venire a sapere dei propri soggetti è incomparabilmente superiore a ciò che poteva sapere dei suoi sudditi anche il monarca piú assoluto del passato.

Norberto Bobbio, 1981 (voce ‘Pubblico/privato’ nell’Enciclopedia Einaudi, ora in Stato, governo, società: Frammenti di un dizionario politico)

Certo, quello che Bobbio non poteva proprio prevedere era che i “novelli principi” non sarebbero stati governi di Stati sovrani, ma delle aziende private di nome Facebook e Google, e che le schede sarebbero state riempite di dati personali dai cittadini stessi; però l’idea che il passaggio citato sia stato scritto nel 1981 – quando i computer più avanzati erano fatti così – è comunque notevole.

Libertà religiosa e libertà scientifica

Se non fossimo convinti della irriducibile pluralità delle concezioni ultime, e se fossimo convinti, al contrario, che asserzioni religiose, etiche e politiche sono dimostrabili come teoremi (ancora una volta era l’illusione dei giusnaturalisti, di un Hobbes, ad esempio, che chiamava “teoremi” le leggi naturali), i diritti alla libertà religiosa o alla libertà di pensiero perderebbero la loro ragione di essere, o per lo meno acquisterebbero un altro significato: sarebbero non il diritto di avere la propria religione personale o di esprimere il proprio pensiero politico, bensì il diritto di non essere distolti con la forza dal perseguire la ricerca dell’unica verità religiosa o dell’unico bene politico. Si ponga mente alla profonda differenza che esiste tra il diritto alla libertà religiosa e il diritto alla libertà scientifica. Il diritto alla libertà religiosa consiste nel diritto a professare qualsiasi religione o anche a non professarne nessuna. Il diritto alla libertà scientifica consiste non nel diritto a professare qualsiasi verità scientifica o anche a non averne nessuna, ma essenzialmente nel diritto a non esser ostacolati nel perseguimento della ricerca scientifica.

Norberto Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi 1990, p. 10