Comma 5: la volontà della persona deceduta prevale sulla volontà dei congiunti

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule dell’8 ottobre 2004, articolo 8, comma 5:

La volontà della persona deceduta prevale sulla volontà dei congiunti.

Questa legge entrerà in vigore il prossimo primo luglio. Il comma 5 non è altro che la semplice e banale conseguenza del primo comma:

È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se:
a. essa ha dato il proprio consenso; e
b. la morte  è stata accertata.

Se essa ha dato il proprio consenso.
E se non si hanno tracce del consenso o del rifiuto?

In mancanza del consenso o del rifiuto documentato della persona deceduta, si chiede ai suoi stretti congiunti se siano a conoscenza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione.

E se a questi stretti congiunti non  risulta nulla?

Se gli stretti congiunti non sono a conoscenza di una siffatta dichiarazione, il prelievo di organi, tessuti o cellule è subordinato al loro consenso. Nel prendere la decisione essi sono tenuti a rispettare la volontà presunta della persona deceduta.

Ai congiunti non viene chiesto che cosa loro considerano giusto, non viene loro chiesto che cosa loro vorrebbero fare. Viene chiesto che cosa, presumibilmente, vorrebbe fare la persona deceduta.
È la volontà della persona deceduta ad essere al centro della legge. Tutto il resto viene dopo. Come è giusto che sia:

Su se stesso, sul proprio corpo e sulla propria mente, l’individuo è sovrano.
John Stuart Mill, On liberty.

Interessanti anche i criteri di attribuzione degli organi (la sezione 4, alle pagine 6-8 del pdf della legge).

2 commenti su “Comma 5: la volontà della persona deceduta prevale sulla volontà dei congiunti

  1. E’ vero, è molto interessante che ai parenti non si chieda la loro scelta, ma solo di riportare le volontà note e presunte del defunto.
    Ma c’è un aspetto ancora più curioso: i parenti possono sempre mentire e in molti casi non c’è alcuna garanzia… se poi devono riportare quello che il parente avrebbe pensato, ma senza essersi mai pronunciato sull’argomento la cosa diventa del tutto inverificabile.
    Intanto, però, il principio affermato richiede alla famiglia solo di “fare la cosa giusta” cioè rispettare la volontà del singolo.
    C’è un fatto grossomodo imperscrutabile e privato, che ESPLICITAMENTE è presupposto nella legge, ma la stessa legge non pretende di accertare se la testimonianza dei famigliari sia vera.
    ciao Ivo!

  2. È questo quello che mi piace di questa legge: è giustamente pragmatica ma sufficientemente ideale. Si assume il giusto principio della volontà del soggetto ma non la si trasforma in un feticcio tale da bloccare tutto l’impianto.

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