Ora, affermare che il codice civile stabilisca la diversità di sesso degli sposi perché il matrimonio sia valido è perlomeno azzardato. Il codice civile, piuttosto, non esplicita mai la condizione necessaria della diversità di sesso per un valido matrimonio, tant’è che le decisioni giudiziarie esistenti in merito hanno sempre ricavato questo elemento da un lavoro interpretativo.
Ma anche se si volesse sorvolare su questo punto – in realtà il centro dell’intera questione – il ragionamento esplicitato dalla Corte si rivela un controsenso, perché sfocia nella sola conseguenza logica possibile di subordinare la Costituzione al codice civile. Che, per essere precisi, è proprio il contrario di quello che, invece, si fa a rigor di diritto: non interpreto un articolo della Costituzione alla luce del codice civile, ma viceversa.
Se così non fosse, infatti, non si capisce quale sarebbe il ruolo di una corte costituzionale, e quale tipo di censura potrebbe esercitare sul diritto ordinario, se quest’ultimo diviene lo strumento al quale la norma costituzionale deve guardare per ricevere significato.
Persio Tincani, “Matrimonio omosessuale, se il codice civile prevale sulla Costituzione“, Micromega
Fila.
A parte che l’articolista non ha capito bene l’argomento e che la Corte Costituzionale non ha mai detto che il codice civile prevale sulla costituzione, non so se citare “Micromega” sia un punto a favore della tesi.
@eno: Non cito Micromega, ma Persio Tincani (non è un modo di dire: conosco Persio, ho letto il suo libro e sapevo che stava scrivendo un articolo sulla sentenza).
hai letto questa recensione?
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/lJEj/~3/hfGyeMHQq6E/le-nozze-di-sodoma-recensione.html
@paopasc: Ovviamente sì, quando è apparsa su ReF 😉