Pena di morte in Svizzera

Da laRegione di sabato 21 agosto 2010, p. 9:

Berna – Pena di morte per chi si macchia di un assassinio accompagnato da abuso sessuale: lo chiede una iniziativa popolare, attualmente sottoposta alla Cancelleria federale per un esame preliminare formale. Il vicecancelliere André Simonazzi ha confermato la notizia, pubblicata ieri dalla Neue Zürcher Zeitung. «Abbiamo inoltrato l’iniziativa circa quattro settimane fa per un esame» , ha precisato Marcel Graf, rappresentante dei promotori, aggiungendo che dietro l’iniziativa non c’è alcun gruppo politico: i membri sono amici o famigliari di una vittima. Egli non ha voluto fornire indicazioni sul contenuto: «Vogliamo aspettare fino alla conclusione ufficiale dell’esame della Cancelleria». Secondo la Nzz , il testo prevede la pena di morte per chi commette un omicidio accompagnato da un delitto sessuale. L’assassino dovrebbe essere giustiziato entro tre mesi dalla sentenza definitiva. La Svizzera ha abolito la pena di morte in tempo di pace nel 1942 con l’entrata in vigore del codice penale unificato. Nel 1992 è stata soppressa anche in caso di guerra. Ora la sua proibizione assoluta è garantita dalla Costituzione federale (articolo 10). La Svizzera ha anche ratificato i protocolli aggiuntivi 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), che vietano la pena di morte in tempo sia di pace che di guerra. Secondo Simonazzi l’attuale esame è di tipo puramente formale e non riguarda il contenuto: si tratta di verificare per esempio che titolo, testo e comitato d’iniziativa figurino sui moduli per la raccolta delle firme. A valutazione conclusa, l’iniziativa è pubblicata sul Foglio federale. «L’esame materiale di una iniziativa avviene soltanto quando i promotori hanno raccolto le 100.000 firme» necessarie ed è compito del parlamento dichiarare la ricevibilità o meno del testo.

Una delle critiche alla pena di morte riguarda la natura vendicativa di questa punizione.
Significativo che questa iniziativa popolare non nasca da un gruppo politico ma da «amici o famigliari di una vittima» e che sia limitata a delitti sessuali, emotivamente più carichi di altri crimini.
Non so poi come considerare la precisazione sull’esecuzione entro tre mesi dalla condanna definitiva: un garanzia per evitare la sofferenza psicologica del condannato, costretto ad aspettare un tempo indefinito e angosciante nel braccio della morte, oppure un sistema per evitare che la pena rimanga sulla carta?

Vedremo se il parlamento accoglierà l’iniziativa.

4 commenti su “Pena di morte in Svizzera

  1. Forse i “tre mesi” sono legati all’ esigenza di dare certezza all’ esecuzione. Gli studi in merito segnalano un robusto effetto deterrenza legato alle esecuzioni. Un effetto che si attenua se lo leghiamo invece alla semplice presenza della pena nell’ ordinamento o anche solo alle condanne comminate.

  2. @Broncobilly: Visto che sembri molto bene informato sull’effetto deterrenza (che comunque dovresti ignorare, se ben ricordo la tua concezione della pena), i vari studi distinguono tra i vari tipi di reato?
    Una violenza sessuale fa pensare a una persona incapace di gestire i propri istinti, e non vedo una persona simile fermarsi perché rischia la pena di morte invece di 15 o quanti sono poi anni di galera.
    Per la frode fiscale, salvo casi di ignoranza, la pena di morte avrebbe effetti deterrenti ben maggiori…

  3. ma hanno puntualizzato in quale ordine devono essere commessi i crimini? Oppureè uguale?
    E se sono comessi a distanza di tempo va bene uguale?
    Se non fossi disgustata mi direi quasi affascinaa da tanto solerzia popolare.
    😉

    Io sono contro la pena di morte in tutti i casi: non è un argomento per me su cui si può discutere. La vita è vita.

    Un saluto

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