Oscenità

Il codice penale italiano così recita all’articolo 529:

Agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Secondo il comune sentimento offendono il pudore.
Il Devoto-Oli definisce così comune: “pertinente a una comunità di persone”.

Quando questo articolo venne scritto la comunità era sicuramente più unita ed uniforme di quanto, soprattutto su temi come il sesso, lo sia adesso. Comune assumeva quindi un significato forte: praticamente tutti si riconoscevano, quasi si rispecchiavano in questo comune sentimento.
Adesso la situazione è mutata: grazie alla facilità del confronto con gli altri, dovuto indubbiamente anche all’immigrazione ma, più in generale, grazie alla maggiore apertura di un mondo sempre più basato sullo scambio e sulla relazione, la società si è sfaccettata. Il comune sentimento non può che diventare una sorta di massimo denominatore comune: qualcosa di condivisibile da tutti, ma nel quale sicuramente nessuno si può identificare completamente.

Un mutamento di significato non da poco.

4 commenti su “Oscenità

  1. tant’è che ci si chiede se questa norma abbia ancora senso… A quanto pare, l’Italia perde ogni 4-5 milioni di turisti in quanto il nudismo praticato sulle sue coste offende il “senso del pudore” (di chi?). In Croazia invece, questo non avviene, ed i 4 milioni di turisti che frequentano le spiagge FKK, contribuiscono alla ricchezza nazionale senza offendere nessuno 🙂

  2. una norma obsoleta, di quando l’italia era una repubblica a religione ufficiale, e non una repubblica in cui una religione pretende di essere morale comune

  3. post quasi wittgensteiniano. nel senso che non c’era neanche bisogno di ammettere “qualcosa di condivisibile da tutti”. bastano le family resemblances per fondare il senso comune.

    ciao,
    nullo

Lascia un commento