Il fondamento del rifiuto della pena di morte

Luigi Ferrajoli, all’inizio del suo Il fondamento del rifiuto della pena di morte (in Pietro Costa (a cura di), Il diritto di uccidere. L’enigma della pena di morte, Feltrinelli 2010), traccia un veloce quadro storico delle riflessioni filosofiche sulla pena di morte:

La storia del pensiero filosofico sulla pena di morte è desolante. Le opinini dei grandi classici della filosofia sono state prevalentemente, monotonamente a favore. C’è una triste continuità – da Platone e Aristotele fino a Kant e a Benedetto Croce – che accomuna trasversalmente, nel sostegno alla pena di morte, filosofi cattolici come sant’Agostino, san Tommaso e Bellarmino e pensatori protestanti ome Lutero e Calvino; utopisti come Tommaso Moro e Tommaso Campanella e giusnaturalisti come Hobbes, Locke e Rousseau; illuministi come Montesquieu, Hommel, Filangeri, Mably e Condorcet e idealisti come Fichte e Hegel; pensatori liberali come Anselm Feuerbach, Romagnosi, il giovane Carignani, Constant e Mill e penalisti moralisti come Pellegrino Rossi, Giuseppe Bettiol, Giuseppe Maggiore e Francesco Carnelutti.

La varietà di impostazioni teoriche è notevole: cattolici, protestanti, utopisti, giusnaturalisti, illuministi, idealisti, liberali, moralisti: tutti a favore della pena di morte.
Viene il sospetto che le impostazioni teoriche abbiano poca o nulla influenza: prima viene l’accettazione della pena di morte, la teoria fa da giustificazione a posteriori.

Se è così, non possiamo non chiederci se anche il nostro rifiuto della pena di morte non sia, in questo, simile: un rifiuto che precede il ragionamento.

Per Ferrajoli il fondamento del rifiuto della pena di morte viene dal contrattualismo e dal rispetto dell’uomo che è fine del diritto. A me, come fondamenti, paiono alquanto deboli: il contratto sociale è di per sé vuoto, i contraenti ci possono mettere quello che vogliono, compresa la possibilità essere messi a morte; il rispetto e la tutela, se impongono il rifiuto della pena di morte, dovrebbero imporre anche il rifiuto delle pene detentive: privare una persona della propria libertà non è forse indegno quanto privarla della propria vita?1

Una base più solida potrebbe provenire dall’esecuzione: per quanto ci si possa ingegnare, la pena di morte resta una punizione inumana e degradante, assimilabile alla tortura.2

Il dubbio, almeno per me, rimane: il rifiuto della pena di morte potrebbe precedere il ragionamento sulla pena di morte. Un rifiuto istintivo, influenzato dal contesto sociale. In ogni caso, mi pare un contesto pieno di belle parole: rispetto, tutela della dignità umana, rifiuto della tortura e di trattamenti degradanti.

  1. La privazione della libertà ha dei gradi, in base al livello di isolamento e alla durata; la pena di morte, invece, non ammette vie di mezzo: o sei vivo o sei morto, e se sei morto lo sei per sempre. Un motivo in più per rifiutare la pena di morte, ma non mi sembra avere le caratteristiche di un solido fondamento. []
  2. In proposito di profila un curioso “comma 22”: vista la non reversibilità della pena di morte, per ridurre al minimo la possibilità di errori, è bene lasciar passare qualche anno tra la condanna e l’esecuzione; ma questa attesa rappresenta una tortura nei confronti del condannato! In conclusione: anche se fosse lecito condannare a morte una persona, non è possibile eseguire la condanna. Per ulteriori dettagli, vedi, nello stesso volume del saggio di Ferrajoli, Antonio Marchesi, La via maesta dell’abolizione totale, in particolare p. 181. []

27 commenti su “Il fondamento del rifiuto della pena di morte

  1. anche da un pdv puramente “contractarian” ci può stare: io esco dallo “stato di natura” perché rischio ogni giorno di morire, e quindi voglio fuggire la morte (violenta, causata da qualcun altro) – che motivo ho di entrare in un patto che in una delle sue clausole prevede che a certi sgarri che potrei commettere mi verrebbe comminata una sanzione che prevede la mia morte violenta? sarebbe un contro senso, irrazionale in termini di razionalità economica, visto che il patto costa troppo caro e non mi garantisce quella sostanziale differenza rispetto alla situazione da cui fuggo.

  2. @alex: Dipende: il patto non prevede che il sovrano possa, a piacimento, mettermi a morte – ma che, come pena per aver infranto in maniera particolarmente grave la legge, io possa essere condannato a morte.
    Il patto potrebbe comunque essere vantaggioso: per evitare che il vicino mi uccida nel cuore della notte accetto che un giudice possa condannarmi a morte se sono io ad ammazzare il vicino.

  3. Il post e i due commenti precedenti, confermano che neppure il rifiuto della pena di morte è un assoluto. Si può solo “presumere” che un tale rifiuto divenga sempre maggiormente condiviso, proporzionalmente all’aumentare della sensibilità d’una popolazione nei confronti del rispetto della vita e della dignità dell’individuo.
    Sotto un profilo individuale, tuttavia, personalmente preferirei essere messo a morte piuttosto che dover scontare trent’anni di galera. Trovo che la privazione della libertà, la segregazione, l’astinenza forzata, ecc. possano risultare molto più umilianti ed insopportabili per un essere umano che la perdita della vita. Ma questo, si badi, è una considerazione riferita esclusivamente alla mia persona che, in quanto atea ed anti-deterministica, non ritiene che vi sia alcun motivo particolare perché l’istante n+1 sia preferibile per la cessazione della propria esistenza rispetto all’istante n.

  4. Il tuo sospetto mi pare assolutamente fondato.

    Del resto, quale spiegazione convincente c’è pure sulla necessità delle carceri?
    Riabilitazione, tutela della società, espiazione, contrappasso, afflizione, deterrenza.
    Nessuna convince, nessuna sa togliersi di dosso il dubbio della giustificazione a posteriori.

    Io credo che sia opportuno in questi casi sviscerare le motivazioni reali, e non i paraventi giuridici, di chi vuole la pena di morte.
    Intendo chi la vuole con il cuore e non l’intellettuale malato di consequeziarismo che ne specula l’utilità.

    Fatta questa chimica dei sentimenti, penso che non resterebbe molto.

    Va rammentato che la pena è un’eccezione e la norma la libertà.
    Senza ragioni valide fondate su diritti e non su calcoli o ideologia, nessuno può esserne privato.

    Chiediamoci cosa realmente c’è per la pena di morte.
    E’ una domanda più sensata.

  5. Per quanto nel suo consueto stile contorto e terrificante Derrida aveva scritto un pezzo lucidissimo sulla pena di morte.

    La pena di morte è sempre legata a un tempo fissato e ad una esecuzione materiale quasi macchinale.

    E’ diversa dall’omicidio, dove il movente d’odio o d’interesse vogliono in fondo solo la morte, la scomparsa, la distruzione della vittima.

    Non ha gran senso chiedere a un omicida passionale: “Ok, e quando esattamente devi ucciderlo?”.

    La sentenza come ogni atto dello stato deve avere una sua scadenza e una sua modalità d’esecuzione.
    La pena di morte dispiega un beffardo lato kafkiano e burocratico.

    La pena di morte, contro l’omicidio e la morte naturale, stabilisce un giorno in cui è giusto che qualcuno muoia.

    Le migliori macchine per giustiziare sono appunto macchine ergonomiche tarate per essere efficienti in un buon tempo.
    Staccano la testa in una esecuzione approntata in quaranta secondi. Paralizzano il cuore e il respiro in una decina di minuti.

    Il volto grottesco di queste procedure emerge quando tutto va storto.
    La lama s’inceppa a metà dell’opera, la sedia elettrica infiamma il condannato, l’ago trapassa completamente la vena, i proiettili si piantano nella spalla.

    Decretare la pena di morte è decidere con una procedura prefissata quando una vita debba terminare e una persona diventi cadevere.
    Solo che non siamo in grado di garantire nulla.

    Così resta a irriderci un corpo torturato, ma ancora vivo.

  6. dicevo proprio da un pdv dell’individuo che entra nel patto: magari potrei pensare che è vantaggioso accettare che chi mi uccide venga ucciso poi dalla società – è vantaggioso perché all’interno di questo tipo di patto nessuno avrà interesse ad affrontare un costo così alto per farmi del male, e quindi in teoria la presenza della pena di morte avrebbe un effetto deterrente, e quindi sarebbe vantaggioso per me accettare un patto con questa clausola (che la pena vale anche contro di me se sono io quello che sgarra, tanto penso che non sarò mai così scriteriato da affrontare un’azione che può costare così tanto)(e questo è il pdv contrattualista classico, hobbes per intenderci: minacciare tutti in modo che a nessuno venga il ghiribizzo di uccidere il prossimo).

    però appunto m’è venuto il dubbio che in termini puramente economici, se mi si propone una situazione in cui potrei essere ucciso (se commetto qualcosa di “illegale”) al posto di una in cui potrei essere ucciso (per chissà quale motivo), e in più dovrei pagare un tot per mantenere la struttura che commina le punizioni… non so se mi attirerebbe molto entrare in questo contratto. mi costa caro se penso che potrei sgarrare in un momento qualsiasi, non so cosa succederà in futuro. non mi fido di me, forse, ma un patto dove a un mio sgarro corrisponde la mia morte mi sembra poco allettante, ne cercherei altri, farei altre controproposte (tipo codice di hammurabi: puoi scegliere tra la legge del taglione o una ricompensa monetaria)

  7. @–>Alex
    Molto più vicino a noi, anche nel diritto longobardo c’era questa previsione. Mi pare si chiamasse guidrigildo.

  8. Mi sembra che Alex colga l’aspetto più significativo: ho paura di essere io quello ad essere giustiziato, mi rendo conto che perderei qualunque speranza (fuga, grazia, revisione del processo) e non ci voglio rinunciare.
    Non sarà un caso che tra gli articoli citati in coda c’è “errore giudiziario”: la pena capitale è per definizione l’unico errore giudiziario irrimediabile.

  9. Un’ipotesi alternativa potrebbe essere quella che il colpevole d’omicidio (unico reato che, nelle sue varianti, può contemplare in occidente, tra le pene comminate, quella di morte) lavori per ripagare i parenti della(e) vittima(e). Ma, in questo caso: a) ci si scontra con la riduzione in schiavitù, parimenti rifiutata dalla sensibilità collettiva; b) lo straricco (tipo Berlusconi) potrebbe uccidere chiunque a proprio piacimento.

  10. Quando si parla di crimini contro la persona particolarmente gravi, come l’omicidio o il procurare un danno fisico permanente, mi sembra che nessuno prenda mai in considerazione un punto per me fondamentale: come si fa in questi casi a parlare di “riparazione del danno”? In che modo cioè la pena inflitta al colpevole può in qualche modo “risarcire” la vittima del dolo subito?
    Se un criminale ha ucciso mio figlio che guadagno abbiamo io e mio figlio se il criminale si prende l’ergastolo o viene condannato a morte? Mi sembra assolutamente nessuno. La pena serve soltanto a isolare dagli altri un individuo che con il suo comportamento ha dimostrato che, almeno una volta nella sua vita, non è stato capace di rispettare le basilari regole di convivenza con i suoi simili. La pena cioè risolve solo questo aspetto pratico e basta.
    In casi come l’omicidio la bilancia della giustizia non riuscirà mai a ritornare in equilibrio. A meno che non ci soddisfi un riequilibrio del consesso sociale nel suo complesso. Ma in questo caso che fine fa l’idea di stato liberale basato sui diritti individuali?

  11. @lector: Non sei il solo: alcuni condannati al carcere a vita hanno chiesto la pena di morte (mi ricordo un caso in Francia citato da Bobbio; i dettagli ovviamente non li ricordo).

    @eno:

    Io credo che sia opportuno in questi casi sviscerare le motivazioni reali, e non i paraventi giuridici.

    Sono d’accordo – il problema (a parte la difficoltà di isolare le motivazioni reali) è che così facendo è difficile avviare un dialogo con i sostenitori, che potrebbero non essere contenti di venir psicanalizzati.

    Su Derrida: hai riferimenti precisi sul testo? Avevo letto tempo da un testo sulla giustizia, ma non mi sembrava parlasse di pena di morte.

    @alex: In “regimi non contrattualisti” – nei quali il “patto sociale” viene imposto “dall’alto” senza possibilità di modifica da parte dei cittadini – la pena di morte è prevista per molti reati. Nei regimi contrattualisti – nei quali i cittadini hanno un qualche potere legislativo – è prevista per reati gravi come l’omicidio e, non essendo in genere l’unica pena prevista, viene comminata in casi aggravati.
    Ad esempio: negli USA un nero che uccide un bianco viene condannato a morte, un bianco che uccide un nero no. Ad avere peso politico è la famosa classe media, formata da bianchi. Ecco che diventa interessante entrare in un simile patto – e infatti ci sono molte persone favorevoli alla pena di morte.

    Il guidrigildo o pagamento per estinguere il reato: confligge con il senso di giustizia delle persone. Se ammazzi un neonato i genitori dovrebbero ringraziarti, perché risparmiano i soldi dei pannolini; se ammazzi un padre di famiglia e lavoratore, i figli dovrebbero pretendere un sacco di soldi!

    @Filopaolo: La riparazione del danno è un problema con molti reati, non solo l’omicidio: se mi rubano e fondono l’anello in oro che la mia famiglia si tramanda da generazioni, nessun risarcimento mi rimetterà nelle condizioni iniziali.
    Le teorie del risarcimento parlano di qualcosa del tipo “curva di interesse equivalente”, che non è un ripristino delle situazione iniziale, ma il raggiungimento di una situazione equivalente.
    Ho simpatie per la teorie preventive della pena, ma ti pongo la classica obiezione: il nipote che uccide la nonna per ottenere l’eredità. Non ha altre nonne da uccidere, e adesso che ha i soldi dell’eredità non ha neppure interesse a uccidere altre persone: non c’è bisogno di nessuna pena per prevenire futuri reati. Cosa si fa?

  12. @ Ivo

    No, l’esempio che fai non è assolutamente equivalente al mio: se un imbecille è passato col rosso e mi ha tranciato le gambe costringendomi per il resto della vita alla sedia a rotelle quale “situazione equivalente” potrebbe essermi di risarcimento, il tranciare le gambe all’imbecille? Qualsiasi risarcimento materiale non mi farà camminare di nuovo.
    Se invece mi rubano l’anello di famiglia, benché io ci tenessi così tanto, posso farmene uno nuovo identico a quello rubato. E se non è proprio l’originale… pazienza.
    Per quanto riguarda la nonna e il nipote, mi chiedi che si fa? Beh, prima di tutto si toglie l’eredità al nipote, e non mi sembra poco perché questo era lo scopo del suo crimine. Che farne poi di lui è esattamente il problema che ho sollevato nel mio commento.

  13. (Questa tendenza a mettere teoricamente sullo stesso piano i crimini contro l’integrità psico-fisica della persona con quelli contro la sua proprietà mi ha sempre fatto incazzare ed è il motivo per cui all’università ho abbandonato presto i corsi di Filosofia del diritto e di Etica dell’età moderna.) Scusate lo sfogo.

  14. @Filopaolo: L’esempio dell’anello puntava sul valore affettivo, valore che un nuovo anello chiaramente non ha e che è difficile valutare in moneta. Non intendevo assolutamente dire che uccidere una persona, o menomarla, equivalga in tutto e per tutto a rubare un oggetto.

    Al commento n. 10 scrivi:

    La pena serve soltanto a isolare dagli altri un individuo che con il suo comportamento ha dimostrato che, almeno una volta nella sua vita, non è stato capace di rispettare le basilari regole di convivenza con i suoi simili. La pena cioè risolve solo questo aspetto pratico e basta.

    Al n. 13:

    Beh, prima di tutto si toglie l’eredità al nipote, e non mi sembra poco perché questo era lo scopo del suo crimine.

    Perché togliere l’eredità? E a chi darla, nell’ipotesi che non ci siano altri eredi?
    In un’ottica preventiva, toglierli l’eredità lo mette in condizioni di delinquere ancora; lasciargli i soldi, invece, è un modo per evitare che commetta altri crimini.

  15. @ Ivo

    l’eventualità che possa commettere di nuovo lo stesso crimine l’hai esclusa già tu nel commento 12 affermando che non ha altre nonne da uccidere.

    Per quanto riguarda la possibilità che commetta altri crimini, questa è un’ipotesi che vale per chiunque.

    Perché poi dovremmo lasciargli l’eredità se per ottenerla ha commesso un omicidio? La nonna non può resuscitare ma almeno il colpevole non si gode il frutto del suo crimine. L’idea è così insensata?

    Il problema poi riguardante a chi dare l’eredità mi sembra del tutto secondario.

  16. Nel caso del nipote che uccide la nonna c’è da considerare che con il suo gesto ha dimostrato una propensione alla violenza.

    Se si ritroverà di nuovo in una situazione difficile, è probabile che decida di uccidere un’altra persona per risolvere i suoi problemi.

  17. No, non so trovartelo perché era il lavoro di un docente su una conferenza svoltasi a Trieste molti anni fa.
    Rivista ignota.

    Questa è la trascrizione della conferenza: http://www2.units.it/etica/2001_1/derrida.html .
    Non aspettarti coerenza e strettezza logica.

    Guarda, la demistificazione è un gioco leterario sottile e sicuramente non la puoi fare in un convegno.

    Poiché, come convieni, le ragioni reali precedono la razionalizzazione le discussioni apparentemente aperte non fanno altro che trovare argomenti per il convincimento di fondo.
    In Italia rimarremo sul no alla pena di morte, altrove sul sì.

    Comunque gli argomenti non sono convincenti, e questo è rischioso.
    Un argomento di puntello esposto in modo confuso può gettare cattiva luce su una causa giusta.

    Ma non era certo alle conferenze che pensavo.
    Insomma, non era in tavole rotonde che s’esprimevano Erasmo o Nietzsche. 😉

  18. Ad ogni modo, una parte di quanto scritto sopra erano riflessioni mie su Derrida e non tesi di Derrida.
    Ma tanta acqua è passata sotto i ponti che fatico a distinguere a lume di memoria.

  19. @Filopaolo:

    Perché poi dovremmo lasciargli l’eredità se per ottenerla ha commesso un omicidio? La nonna non può resuscitare ma almeno il colpevole non si gode il frutto del suo crimine. L’idea è così insensata?

    No, non è affatto insensata. Ma ci vedo poco di preventivo, in questa azione.

    @eno: Grazie per il link.

  20. Non mi pare sia citata nei commenti l’unica motivazione teorica che può essere ascritta in qualche modo al pensiero dei contemporanei (quelli che venivano molto prima di noi) e che forse differenzia il pensiero nel ‘900 da ogni forma di pensiero precedente, e che è il dubbio e l’incertezza sistematica. La pena di morte, a differenza della privazione della libertà (per me, aspirante anarchico, ugualmente degradante e ingiusta), è irreversibile. La giustizia è amministrata dagli uomini, e ora sappiamo che gli uomini sono fallibili.

  21. @—>Tomate
    No, non accetto questa posizione, pur essendo, al pari tuo, di tendenze anarchico-relativiste.
    Non la accetto perché, di fatto, legittima la pena di morte: se non fosse irreversibile sarebbe accettabile.
    Non è così.

  22. scusa, lector, ma se la pena di morte non fosse irreversibile, che cosa sarebbe? mi pare che l’astrattezza di questo pensiero sposti la conversazione su un piano surreale.

    la mia è solo una proposta per individuare un aspetto in cui il pensiero del ‘900 si distingue dal pensiero che l’ha preceduto; non per questo abbraccio questo punto di vista. per la cronaca, io ritengo che nessuna istituzione abbia il diritto di punire, di giudicare e redimere, e neanche di allontanare un individuo pericoloso. ogni tale atto per me è un atto di violenza. sbagliato e (forse)(a volte) necessario. quindi lungi da me di cercare motivazioni teoriche pro o contro.

  23. @—>Tomate
    Effettivamente, nel rileggermi, m’accorgo d’essermi espresso in maniera troppo affrettata.
    Te ne chiedo scusa.
    Era mia intenzione enfatizzare “a contrariis” come una pena (diversa da quella di morte) non si legittimi per il fatto d’essere reversibile. Anche perché la reversibilità degli effetti sociali devastanti d’una condanna ingiusta (tipo nella vicenda occorsa ad Elvo Zornitta, il c.d. Unabomber italiano) è tutta da dimostrare e, per riallacciarmi a quello che dici tu, spesso puramente teorica.

  24. Pionieri moderni come Beccaria hanno dato il “la” alla battaglia contro la pena di morte influenzando la nostra sensibilità.

    Purtroppo i loro argomenti fondati sull’ utilitarsmo sono gli stessi oggi imbracciati dai fautori della pena capitale. Un simpatico paradosso nella storia delle idee.

    Isaac Ehlrich è stato forse lo studioso che più ha approfondito la questione numeri alla mano. Lui, contrario alla pena, scopre l’ efficacia della pena stessa. Raro esempio di onestà intellettuale! (qui uno dei suoi classici studi; qui una dozzina di altri studi). Volendo essere prudenti ogni condanna eseguita salva 10 vite umane. Inutile dire che fare i conti in materia non è così facile.

    Cio’ nonostante, mettendo da parte la calcolatrice, esistono anche per l’ utilitarista motivi validi per tentare di mettere da parte la pena di morte, parliamo di mere congetture. Ecco quella che a me convince di più.

  25. @broncobilly: Leggerò gli articoli segnalati.
    Già Bobbio aveva notato il paradosso: abolizionisti che riconoscono la legittimità della pena di morte sottolineandone l’inutilità, e favorevoli che ammettono la inumanità della pena di morte evidenziando la sua utilità.

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