Costituzione della Repubblica Italiana – Articolo 10

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Grazie a carlimoretti per avermi ricordati l’esistenza di questo articolo.

3 commenti su “Costituzione della Repubblica Italiana – Articolo 10

  1. @raser: Eh, se i leghisti avessero più cultura sfornerebbero un bel comma 22: «possono chiedere asilo tutti gli stranieri giunti in Italia che non possono lasciare il proprio paese».

    @juhan: I ministri leghisti ci hanno giurato, sulla costituzione. Se poi per un leghista il giuramento è valido solo dal Po in su…

Lascia un commento