Corte costituzionale e matrimonio omosessuale: un commento

La Corte Costituzionale ha bocciato il matrimonio omosessuale o, per essere più precisi, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento.

Ho letto la sentenza.
Potrei affermare di non essere d’accordo con quanto deciso dai giudici, ma la cosa non avrebbe molto senso: solo loro a dover interpretare la costituzione, non io. Per quanto possa essere favorevole al matrimonio omosessuale (ossia a estendere il matrimonio alle persone dello stesso sesso, non a creare qualche nuovo oggetto giuridico a loro riservato – per quanto già questo sarebbe un notevole passo in avanti), non è questa mia opinione ad avere validità giuridica.

La corte, pur escludendo il matrimonio omosessuale, si pronuncia a favore di una tutela giuridica delle coppie omosessuali:

L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.1

In altre parole: il parlamento deve fare una legge che riconosca dignità giuridica alle coppie omosessuali – qualcosa di simile alle Unioni domestiche registrate elvetiche.
Quando qualcuno (ri)presenterà un simile disegno di legge, non si potrà dire che un simile riconoscimento è incostituzionale (ma lo diranno ugualmente). Insomma, il bicchiere è mezzo pieno – il contenuto non basta a placare la sete, ma almeno un po’ di sollievo lo procura.

Il brano citato si riferisce al secondo articolo della costituzione, che riguarda i diritti inviolabili dell’uomo.
A proposito dell’articolo 29 («La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.»), la corte afferma che benché «i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore [e] vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi», non ci si può spingere fino a stravolgere il nucleo della norma.
Qual è il nucleo della norma? In altre parole: qual è la famiglia naturale che si aveva in mente quando si è scritta la costituzione?

I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942 […].

In tutta onestà, non capisco come un articolo del codice civile possa avere priorità sulla costituzione,2 ma posso anche essere d’accordo con le cautele della corte nel non esagerare con le interpretazioni.
Ma andiamo avanti con la lettura della sentenza:

In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.

Vediamo se ho capito bene: siccome l’Assemblea costituente non aveva in mente famiglie omosessuali, non possiamo leggere il primo comma dell’articolo 29 per includervi anche le coppie omosessuali. A questo punto, siccome nel secondo comma l’Assemblea parla di pari dignità per tutelare le donne, ne devo concludere che un uomo non può appellarsi all’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi? Immagino che negli anni ’40 non ci si pensasse proprio a un marito maltrattato dalla moglie…

  1. Enfasi mie. []
  2. Ovviamente non si dice esattamente questo: il codice civile fa da pezza d’appoggio a una interpretazione delle intenzioni dell’Assemblea, ma è ugualmente strano e forse conveniva limitarsi ai lavori preparatori. []

27 commenti su “Corte costituzionale e matrimonio omosessuale: un commento

  1. E’ più banale.

    Negli atti della costituente è detto chiaro e tondo che la famiglia è unione di uomo e donna.
    Non solo, ma questo articolo non era inteso come definizione bensì come recezione d’un dato di fatto esterno.
    Furono concordi democristiani e comunisti (Togliatti incluso se non erro).

    Per l’uguaglianza dei coniugi, la sentenza dice una cosa diversa: l’articolo della costituzione poneva le donne allo stesso livello degli uomini, premesso che un livello dignitoso l’uomo ce l’aveva già.

  2. @eno: Ma non metto in dubbio che negli atti si dica chiaro e tondo che la famiglia è unione di uomo e donna (ho forse qualche dubbio che dicano che è solo unione di uomo e donna); ma allora perché citare il codice civile del ’42? Lo citano loro, mica io!

  3. se nella “societa naturale” non rientrano gli omosessuali allora l’articolo 29 e’ incompatibile con l’articolo 3, e in quanto tale va abrogato perche incostituzionale.

    questo se alla corte costituzionale si applicasse sempre e fino in fondo la logica, e non ogni tanto il cerchiobottismo.

  4. Io ho colto solo questo passaggio per adesso:
    “le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio”
    Mi sembra molto soggettivo e poco giuridico.

  5. OT: Colgo per il web un malcelato imbarazzo.

    E’ lecitissimo e giusto commentare le sentenze, specie non riguardano minuzie burocratiche.

    E’ corretto dire: “La sentenza mi pare viziata da pregiudizio”, “Non capisco”, “E’ pretestuoso”, “Saranno anche esauriti i gradi di giudizio, ma resta il giudizio secondo ragione”, “E’ giusto”, “E’ formalismo”, “La legge dice così, ma allora è sbagliata la legge”, “Se la legge dice così ma è evidentemente sbagliato, davvero non è lecito piegarla?”.

    Dovrebbe essere ovvio che questi commenti sono legittimi.

    Su di essi si danno solo giudizi di verità o falsità e non isterie infantili: “AH, LE ISTITUZIONI! AH, CRITICARE LE SENTENZE VIOLA LA LAICOLOGICITA’ MODERNA PLURALE DELLO STATO! AH, LA COSTITUZIONE!”

    Però, ora che non piace troppo la situazione, si sente il rosicare fioco ma incessante di chi vorrebbe, ma contraddirebbe la storica “linea”.

  6. A parte il fatto con sono mai riuscito a capire come mai alle persone non basta stare insieme ma hanno bisogno di andare in comune a dichiararlo (se è per i figli questi sono tutelati anche fuori dal matrimonio, se è per questioni economiche e patrimoniali basta mettersi d’accordo prima davanti a un notaio), a maggior ragione non comprendo perché gli omosessuali si devono infognare in queste discussioni costringendo perfino la Corte Costituzionale a imbarazzanti contorsioni interpretative.
    Gay e lesbiche si ritengono forse degli irresponsabili che non sanno rispondere delle proprie scelte? Probabilmente sono un ottuso ma credo che non capirò mai l’importanza della questione.
    Entrando nel merito del post dico che è inutile cavillare su che cosa intendessero i costituenti con “famiglia” e “matrimonio”. E’ chiaro che pensavano alla famiglia monogamica e eterosessuale, e la prova di questo è che non hanno nemmeno sentito il bisogno di specificarne il tipo.
    E’ vero che i tempi cambiano, che oggi ci troviamo in una società multiculturale e che i valori morali sono in gran parte mutati ma proprio per questo a mio parere bisognerebbe uscire dalla trappola giuridica del matrimonio.
    C’è da considerare anche il fatto che la possibilità di creare un istituto ad hoc è sentito da gay e lesbiche come un compromesso, un magro ripiego, perché quello al quale davvero mirano è potersi sposare come gli etero (ve ne parlo, come sapete, come persona abbastanza informata sulla questione).
    Ebbene, dico io, oltre alla proposta “inclusiva” di rendere compatibile il matrimonio tradizionale con altri orientamenti sessuali, si potrebbe pensare, già che ci siamo, anche ad una sua abolizione e sostituzione con un istituto giuridico totalmente nuovo.
    Non ho sentito nessuna proposta in questo senso: ne deduco che gli omosessuali si accontenterebbero così di scimmiottare gli etero come ho visto per esempio in un episodio di “Queer as folk” dove due lesbiche si sposano, una vestita con l’abito bianco e l’altra in giacca e pantaloni. Scusate ma se questo è l’obiettivo, oltre che ridicolo, lo trovo molto poco dignitoso. Ciao

  7. @Filopaolo,
    il tuo discorso si riduce a due concetti.
    Non credi nell’istituto del matrimonio, e sei liberissimo di farlo, ma così non è per tanti, ivi compresi i Costituenti ed i ricorrenti.
    Gli omosessuali, essendo diversi dagli eterosessuali, secondo te possono solo scimmiottare il matrimonio, e ti trovi in compagnia della Corte, che infatti poggia tutta la sentenza alla fine sulla frase che ho riportato nel commento precedente e che ripeto: “le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio”.
    Sulla prima, ripeto, legittima posizione, non concordo e ci ho pure fatto un post tempo fa.
    Sulla seconda no, perchè riducendo il pomposo impianto giuridico ad una affermazione personale e soggettiva elevata al rango di legge, si viola gravemente lo spirito e la lettera della Carta.

  8. Galileo Galilei era un genio. Però nelle sue opere ci sono un sacco di cose superate, e anche un sacco di (cose che alla luce delle nostre conoscenze sono senz’altro) errori.

    Si chiama “evoluzione”, “progresso”.

    Allo stesso modo, i costumi si sono evoluti, si evolvono: quello che andava benne ventimila, duemila, duecento, venti, due anni fa, ora può/potrebbe non andare più bene.

    La Costituzione è gran cosa, ma come tutte le cose umane non è “perfetta”.

    I costituenti avevano in mente, sicuramente, il matrimonio fra uomo e donna.

    Ora, forse, l’evoluzione dei costumi permette di avere idee diverse, al riguardo.

  9. @c.d.: Affermare che una persona, per fare il medico, debba avere una laurea in medicina non è discriminazione verso chi non è laureato non è, o è laureato in filosofia. Affermare che per guidare una macchina occorre una patente non è discriminazione verso chi non ha la patente. E così via
    Così, affermare che per sposarsi occorra essere di due sessi diversi non è necessariamente discriminazione – se assumiamo l’eterosessualità caratteristica saliente del matrimonio (come istituto giuridico).

    @ugolino: Perché poco giuridico? Purtroppo non c’è nulla di non-giuridico nel proibire il matrimonio omosessuale. La questione è morale e politica, non giuridica.

    @eno: Devo capire qualcosa che non capisco?

    @Filopaolo: Ci sono aspetti del matrimonio per cui non basta andare dall’avvocato o dal notaio. Che possano essere indebite intromissioni dello stato nella libertà degli individui lo posso concedere, ma allora lottiamo per l’abolizione del matrimonio per tutti, e magari già che ci siamo per l’abolizione dello stato.

    @Lorenzo Pantieri: La società cambia. Ma sono felice che il diritto sia un po’ più rigido, e per cambiare richieda certe procedure stabilite.

  10. @Ivo: In sintesi, il post sembra un po’ rosicare perché la Consulta ha bocciato.
    La sentenza è chiarissima e non richiede alcuna interpretazione.
    Molto di più rosicano altri blogger che fino a ieri si sperticavano in difesa della costituzione e del diritto positivo.

  11. @eno: Certo che rosico: la decisione non mi piace – e non ne faccio certo un mistero.
    È comunque una decisione valida, e non posso fare altro che accettarla (escludo, per brevità, la possibilità di non riconoscere come legittimo lo stato italiano e andare sui monti con un fucile). La costituzione continuo a difenderla – confidando in un ammordenamento per quanto riguarda questo aspetto. Con la stessa fiducia che ho in Babbo Natale, ma questo è un altro discorso.

  12. ma allora anche “affermare che per sposarsi occorra avere la stessa etnia non è necessariamente discriminazione – se assumiamo l’omogeneita etnica caratteristica saliente del matrimonio (come istituto giuridico).”

    io dico che e’ discriminatorio eccome, e bisogna impegnarsi per non ammetterlo.

    il mio attacco a questa interpretazione dell’articolo 29 e’ una strenua difesa dell’articolo 3, che per me viene prima (e anche per i costituenti). si sapeva fin dal 1948 che certi articoli della costituzione facevano a cazzotti con quelli seri, se poi per la blogosfera ci sono alcune verginelle un po confuse basta spiegargli quello che hanno combinato comunisti e democristiani.

  13. @c.d.: Ma non lo è: l’etnia non è caratteristica saliente del matrimonio (almeno adesso: nel codice civile c’è un articolo “vuoto” riguardante la razza dei nubendi). Il sesso dei coniugi, secondo alcuni, lo è.
    Siamo comunque d’accordo che non dovrebbe esserlo.

  14. Secondo me un modo per far emergere la discriminazione potrebbe essere questo: Carlo è disposto a sposare sia Marco che Giovanna. Giovanna può sposarlo, Carlo no perché è uomo. Carlo viene discriminato per il suo sesso e sesso nel senso di genere, non di orientamento.

    Resta il fatto che secondo me la via giusta in questi casi delicati resta la via politica e parlamentare, per quanto difficile: guardate quanto è più solida la nostra legislazione sull’aborto rispetto a quelle americane scaturite dalla sentenza Roe vs Wade.

    Quindi, alla fine, ben venga la sentenza della corte: non risolve con una spallata, ma lascia aperta la porta (anzi, qualcosa di più visto che preme per una soluzione e sostanzialmente stabilisce che esiste un diritto al riconoscimento e alla tutela giuridica della coppia che lo richieda).

  15. @IVO,
    dico “poco giuridico” perchè alla fine invece di essere la lettera della norma a formare le convinzioni del giurista sono le convinzioni personali del giurista, non riscontrabili nella norma, a condizionarne l’interpretazione.
    Questa sì che è un’innovazione preclusa alla corte, che non fa nè morale nè politica, ma giurispridenza.
    Vero che siamo in tempi di interpretazioni retroattive, quindi ci si può aspettare di tutto.
    Anche, come dici giustamente tu, che una norma ordinaria (fascista) possa prevalere sulla Costituzione.

  16. ho letto anche io la sentenza, ed e’ indecente, molto peggio di quanto immaginavo. partono dall’articolo 29 invece che dall’articolo 3. dicono che gli omosessuali devono essere “discriminati ragionevolmente” perche sempre sterili, mentre la condizione transessuale e’ “del tutto differente”. si appellano a dettagli linguistici del codice civile e a sentenze della cassazione che citano incidentalmente il “sesso diverso” ma che anche senza tale inciso manterrebbero intatta la propria validita. fanno finta di non vedere che in alcuni altri paesi si e’ seguita proprio la via giudiziaria, e solo dopo e’ arrivato il parlamento. si appellano alla tutela della donna nell’istituto matrimoniale come se in ogni matrimonio ci fosse sempre obbligatoriamente un coniuge debole da tutelare. e altre schifezze ancora peggiori. e’ una sentenza vergognosa, uno stupro all’articolo 3.

    non e’ affatto detto che la via giusta sia solo quella parlamentare, anzi in questo caso non lo e’ affatto: e’ una situazione drammaticamente simile non a roe vs wade, ma a loving vs virginia, che era stata preceduta da almeno 90 anni di legiferazioni, sentenze e prassi vergognosamente segregazioniste.

  17. @Simone: Il tuo ragionamento sulla discriminazione mi sembra molto contorto! Anche se, forse, meno di certe pezze giustificative portate dalla corte…

    @ugolino: Sulla giuridicità, sto aspettando di leggere un articolo di Persio Tincani (autore di questo libro qui)

    @c.d.: Il problema è che, vista l’attuale situazione politica italiana, non vedo nessuna via aperta: parlamento, costituzione, giurisprudenza – mi sembra tutto chiuso.

  18. @Ivo: Continuo a non capire.

    La sentenza della corte costituzionale è limpida e del tutto scontata. Un articolo della costituzione, il numero 29, non può essere “incostituzionale” e l’articolo 3 non parla di uguaglianza tout court. I costituenti sono stati chiarissimi nella fase redigente e negli atti. Non c’è alcuna garanzia che un matrimonio omosessuale identico a quello eterosessuale sanerebbe i problemi di diseguaglianza. L’unica cosa che il legislatore può fare è creare un istituto diverso accanto al matrimonio, se riesce a farlo senza ledere la costituzione.

    Premesso tutto questo, come fai a giudicare legittime le obiezioni?
    Parlare è sempre lecito, ma dire che “A” si legge “B” è una bastianeria che tollero ma non considero.

    Se uno ce l’ha con la prima lettera dell’alfabeto, chieda di modificarlo invece di arrampicarsi in modo insostenibile.

    Fuor di metafora, una modifica alla costituzione.

    C’è un ovvio impedimento in questo.
    Il “populismo costituzionale”, l’idea per cui in caso di affanno e in carenza d’argomenti basta sventolare una pagina della carta costituzionale di solito reinterpretata a fantasia.
    Patente confusione tra gerarchia delle fonti e giustezza del contenuto.

    Non è affar mio, comunque.

    Soprattutto non colgo bene il senso della frase:
    “È comunque una decisione valida.”
    Dici che è valida solo la decisione, in quanto emana da una autorità insindacabile, o ammetti che è valido l’argomento contenuto nella decisione?

    Il primo caso è l’asserzione di una ovvietà per quanto riguarda la legittimità della sentenza e l’asserzione del colore verde del cielo per quanto riguarda le obiezioni all’argomento.
    La seconda comporta che a non piacerti è la stessa costituzione e non la sentenza.

  19. @eno:

    La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

    Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

    Dire che in queste parole potrebbe non esserci un divieto del matrimonio omosessuale non mi sembra affermare “A” si legge “B”.

    Per la questione della validità della decisione: è la prima – ed è una banalità, ne convengo.

  20. Ivo, se voglio sapere cosa intendessero con “società naturale” mi prendo il verbale della costituente e vedo che è chiarissimo.

    Ma scusami, da quando poi le associazioni gay affermano “NOI SIAMO SOCIETA’ NATURALE”?

    Ho sentito “Aboliamo l’articolo 29” “La famiglia è una ipocrisia” “No alla famiglia tradizionale” “Siamo uguali ma diversi”, ma la battaglia per il giusnaturalismo omosessuale mi sfuggiva.

    Soprattutto resta misterioso quale vantaggio trarrebbero gli omosessuali a scimmiottare la famiglia eterosessuale.

  21. Persio Trincani si è espresso, anche se non ha detto più di tanto, si è limitato a rilevare l’inversione della gerarchia delle fonti.

  22. “La sentenza della corte costituzionale è limpida e del tutto scontata.”

    l’hai letta? io non sono un esperto di legge, ma altro che limpida: e’ una porcheria logica, e sono pronto ad argomentare punto su punto.

    “Un articolo della costituzione, il numero 29, non può essere incostituzionale”

    e perche? i costituenti godevano dell’infallibilita papale? ce ne sarebbero di ancora piu incostituzionali, tipo l’intero articolo 7, e lo si sapeva nel momento stesso in cui e’ stato ratificato, e lo sapevano anche molti dei democristiani che all’epoca hanno eseguito ordini impartiti da un capo di stato estero. per quanto riguarda il 29 supponi per un attimo che i costituenti con “societa naturale” intendessero escludere i matrimoni interraziali: sarebbe chiaramente incostituzionale, e andrebbe interpretato diversamente o abolito.

    “l’articolo 3 non parla di uguaglianza tout court.”

    il punto e’ che non e’ stato fornito un solo motivo decente per cui in questo caso specifico non dovrebbe valere l’uguaglianza. alla corte e’ stato chiesto di dire che il codice civile sbagliava quando specificava “marito e moglie”, la corte ha risposto che non puo farlo, perche altrimenti bisognerebbe cambiare il codice civile!!!

    “Non c’è alcuna garanzia che un matrimonio omosessuale
    identico a quello eterosessuale sanerebbe i problemi di diseguaglianza.”

    e’ l’esatto contrario, c’e la certezza che un istituto diverso dal matrimonio non sanerebbe tutti i problemi di diseguaglianza. in francia e in inghilterra non tutti gli omosessuali si accontentano di pacs e civil partnership.

    “L’unica cosa che il legislatore può fare è creare un istituto diverso accanto al matrimonio”

    non e’ vero, si potrebbero fare entrambe le cose, e per il matrimonio omosessuale non serve che si muova prima il legislatore: ad esempio in canada, massachussets e california ci hanno pensato prima i giudici.

    “Fuor di metafora, una modifica alla costituzione. C’è un ovvio impedimento in questo.”

    impedimento piu ovvio e’ che non c’e niente di specifico da modificare nell’articolo 29. se i costituenti si sono scordati di esplicitare “coniugi di sesso diverso” (ma poi quale sesso intendevano? genetico? psicologico? fisiologico? per fortuna non hanno scritto niente…) sono gli omofobi di oggi che dovrebbero chiedere tale aggiunta. come hanno fatto in california, votando un emendamento palesemente incostituzionale.

  23. C.d., non è incostituzionale perché un articolo della costituzione non può essere incostituzionale.

    Mi sembra chiaro che per te “incostituzionale” vuol dire osceno.
    E che ho detto? C’è un diffusa confusione tra “giusto” e “costituzionale”.

    Puoi argomentarmi, ma permetterai la scarsa disposizione a sentire disquisizioni contro il colore azzurro del cielo.

    Comunque, no.

    -E’ il rimettente che deve dimostrare dov’è l’ineguale e ingiusto trattamento, non la corte costituzionale a dover mostrare l’opposto.
    -La corte non ha detto che non può fare nulla altrimenti dovrebbero cambiare il codice civile. Ha detto che il significato di matrimonio si deduce senza alcun dubbio dagli atti della costituente e dall’intera tradizione legislativa.
    -La “certezza che un istituto diverso dal matrimonio non sanerebbe tutti i problemi di diseguaglianza” logicamente non è affatto l’ “esatto contrario” (né il contraddittorio né il subcontrario) di non avere alcuna garanzia che il matrimonio sanerebbe i problemi. In astratto può ben essere che la soluzione non stia un istituto ad hoc.
    -Penso di sì, un istituto a parte non credo andrebbe contro l’art. 29.
    Ma quello che tu chiedi è diverso.
    Tu dici che un istituto di unione omosessuale E’ GIA’ nell’art. 29 e non che non lo contrasta, il che è assolutamente fuori dal mondo.

    Se la modifica costituzionale è inutile, mi si dovrebbe spiegare perché ogni argomento che vuol dimostrare come è già tutto nell’art. 29 è lungo chilometri.

    Chilometrico, cavilloso, sottile, per nulla evidente e non riesce a generare alcun senso di chiarezza in chi lo legge.
    Io sono ampiamente favorevole acché lo Stato dia un riconoscimento chiaro alle coppie omosessuali, ma tutti questi discorsi mi sembrano fumo.

  24. “non è incostituzionale perché un articolo della costituzione non può essere incostituzionale.”

    questa e’ sofistica da 4 soldi. e’ facilissimo inventarsi una costituzione in cui un articolo ne contraddice fatalmente un altro, quindi almeno uno dei due sarebbe incostituzionale. non c’e alcuna garanzia che tutte le costituzioni, scritte da uomini fallibili e in presenza di pressioni esterne, siano per intero logicamente coerenti e inattaccabili, anzi e’ probabile il contrario. la costituzione indiana e’ lunga 120mila parole, sei pronto a scommettere che non contiene errori? in honduras l’articolo 374 proibisce la modifica dell’articolo che impone un singolo mandato presidenziale; se zelaya fosse riuscito a modificarlo ignorando il divieto non sarebbe un caso da manuale di articolo costituzionale incostituzionale? wikipedia alla voce Constitution parla della possibilita teorica di avere “unconstitutional constitutional law”. in ogni costituzione non tutti gli articoli hanno la stessa importanza. ad esempio in italia c’e una certa corrente giurisprudenziale che considera immodificabili i primissimi articoli della costituzione, neanche con i 2/3 del parlamento; se qualcuno riuscisse tramite riforma costituzionale ad aggiungere un articolo che istituisce la segregazione razziale non sarebbe un esempio perfetto di articolo costituzionale incostituzionale perche va contro l’articolo 3?
    in pratica e’ quello che stanno sostenendo questi:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Perry_v._Schwarzenegger
    tra un paio d’anni la corte suprema potrebbe anche dar loro torto, visto che gente come antonin scalia ha gia dimostrato di ragionare al contrario come la nostra corte costituzionale, ma dubito fortemente che ricorreranno al barbatrucco della costituzione che non puo essere incostituzionale: dovranno entrare nel merito. neanche la nostra corte costituzionale si e’ limitata a dire che l’articolo 3 e l’interpretazione eterosessuale dell’articolo 29 sono compatibili perche sono parte della costituzione, ha dovuto specificare i motivi per cui sono compatibili. ma lo ha fatto con argomenti degni di un leghista ubriaco.

    “-E’ il rimettente che deve dimostrare dov’è l’ineguale e ingiusto trattamento, non la corte costituzionale a dover mostrare l’opposto.”

    mi sembra incredibile doverlo addirittura specificare. l’ineguale trattamento sta nel fatto che gli eterosessuali possono sposare chi vogliono, gli omosessuali no. piu chiaro di cosi si muore. se mi vuoi dire che i maschi eterosessuali e i maschi omosessuali hanno entrambi lo stesso identico diritto di sposarsi con delle femmine e lo stesso identico divieto di sposarsi con dei maschi e quindi non c’e disparita di trattamento ti faccio notare che questa e’ la stessa illogica, indecente e vergognosa motivazione con cui la corte suprema degli stati uniti ha lasciato per decenni che gli stati proibissero matrimoni interraziali: i bianchi non potevano sposare i neri, ma anche i neri non potevano sposare i bianchi, quindi non c’era discriminazione!
    poi in un mondo normale l’onere di dimostrare che una discriminazione e’ giusta spetta proprio a chi vuole discriminare, prima ancora di iniziare a discriminare. se una discriminazione e’ in atto, ma nessuno si degna di fornirne una giustificazione, la discriminazione deve cessare. invece la sentenza dice in pratica che la discriminazione e’ giusta semplicemente perche si e’ sempre discriminato cosi fin dal 1942.

    “-La corte non ha detto che non può fare nulla altrimenti dovrebbero cambiare il codice civile. Ha detto che il significato di matrimonio si deduce senza alcun dubbio dagli atti della costituente e dall’intera tradizione legislativa.”

    che e’ appunto il codice civile, compreso quello fascista! la cosa assurda e’ che con maggioranza semplice il parlamento in teoria potrebbe cambiare gradualmente tutto il codice civile nel corso di anni o decenni per permettere matrimoni omosessuali, e se dopo tutti i cambiamenti gli omofobi ricorressero alla corte costituzionale per incompatibilita con l’articolo 29 questa dovrebbe per coerenza dire che a causa della tradizione legislativa l’articolo 29 permette matrimoni omosessuali! e’ un argomento demenziale.

    “-La “certezza che un istituto diverso dal matrimonio non sanerebbe tutti i problemi di diseguaglianza” logicamente non è affatto l’ “esatto contrario” (né il contraddittorio né il subcontrario) di non avere alcuna garanzia che il matrimonio sanerebbe i problemi.”

    bene, chiamalo come ti pare, in ogni caso non e’ vero quello che hai detto, qualcuno che vorra comunque la possibilita di sposarsi esattamente come gli eterosessuali saltera sempre fuori. l’istituzione di pacs/civil partnership o altro potrebbe al massimo rallentare l’emergenza di tali richieste.

    “Tu dici che un istituto di unione omosessuale E’ GIA’ nell’art. 29 e non che non lo contrasta, il che è assolutamente fuori dal mondo.”

    io continuo a non vedere cosa si dovrebbe cambiare nell’articolo 29, ma supponendo che i costituenti ci avessero scritto esplicitamente “SESSO DIVERSO” la corte avrebbe dovuto fare la stessa identica cosa che e’ stata fatta in canada, california, iowa, massachussets, connecticut. maine, new hampshire, washington dc e altri posti ancora. e aggiungo ancora, se i costituenti avessero aggiunto “RAZZA UGUALE” la corte avrebbe dovuto fare la stessa identica cosa che e’ stata fatta in america nel 1964, con lo stesso identico motivo.
    invece la corte costituzionale ha preferito violentare l’articolo 3, esattamente come aveva fatto la corte suprema americana nei decenni precedenti il 1964.

    “Se la modifica costituzionale è inutile, mi si dovrebbe spiegare perché ogni argomento che vuol dimostrare come è già tutto nell’art. 29 è lungo chilometri. Chilometrico, cavilloso, sottile, per nulla evidente e non riesce a generare alcun senso di chiarezza in chi lo legge.”

    gli omosessuali godono degli stessi diritti di fronte alla legge degli eterosessuali per l’articolo 3. l’articolo 29 va interpretato di conseguenza (o abolito, o riformato, ma non a discrezione del parlamento). il codice civile va adeguato a questa interpretazione. per “societa naturale fondata sul matrimonio” nell’articolo 29 si intende una societa paritaria tra adulti consenzienti preesistente alle leggi, e tali sono anche le unioni omosessuali. fine. non c’e niente di chilometrico, cavilloso, sottile o altro.

  25. http://www.libreriauniversitaria.it/diritto-costituzionale-bin-roberto-giappichelli/libro/9788834856734

    Non ci puoi fare “click”, “search in the text” e “search in wiki” in un accalorato sabato alle 00.30 di notte, ma t’assicuro che è una lettura lunga e utile per chi si interessa di politica. Così scopri tutto su gerarchia di principi, principi sommi e limiti della revisione costituzionale.

    La cosa migliore è che non si riesce a cogliere la differenza tra “significato” delle parole desumibile (anche) da un codice e “prescrizioni” del codice.

    Ovviamente il parlamento non modifica a maggioranza il senso delle parole.

    Almeno non senza arrivare alla neolingua di Orwell, a certe speculazioni della linguistica marxista di Nicholas Marr o al noto dialogo tra Humpty Dumpty e Alice.

Lascia un commento