Autodeterminazione limitata

La prassi sociale (di cui la medicina è forma eminente di tutela del bene della persona e della comunità) e il diritto – in particolare quello costituzionale – non riconoscono agli atti di lesione o distruzione della propria vita lo statuto di “autodeterminazione” della persona da tutelare e promuovere civilmente e legalmente.

Roberto Colombo, Ma la volontà autolesiva cosa c’entra con il medico?, “Avvenire”, 25 luglio 2007

Penso che Colombo si riferisca alle ultime parole dell’articolo 32 della costituzione:

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Le “disposizioni di legge” possono obbligare una persona a un determinato trattamento sanitario (il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, ma anche le vaccinazioni obbligatorie), ma mai senza violare i «i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
Per Colombo gli atti di lesione e distruzione della propria vita violerebbero questi limiti, e pertanto è giusto che la comunità (e la Repubblica con apposite leggi) proibisca simili atti.

Una simile interpretazione sembra però ignorare la prima frase dell’articolo, che pare limitare le disposizioni di legge ai casi di tutela dell’interesse della collettività. Si può imporre un trattamento sanitario solo se così agendo si tutela la collettività ma mai violando la persona umana.

In entrambi i casi lo stato non può ledere la dignità della persona per il bene della collettività: per evitare una epidemia può imporre un vaccino, ma non può decidere di sopprimere i malati, a meno di non considerare un omicidio rispettoso della persona umana.

In base alla prima interpretazione il rispetto della persona umana riguarda sia la libertà del soggetto interessato che quella della collettività, mentre per la seconda interpretazione tale limite vale solo per la collettività e non per l’individuo.
Per la prima interpretazione perché l’imposizione di un trattamento sanitario sia costituzionalmente valida è sufficiente il verificarsi di una delle due condizioni: il trattamento deve essere interesse della collettività oppure non deve violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana; per la seconda interpretazione devono invece essere presenti entrambe le condizioni: il trattamento sanitario deve essere interesse della collettività e non deve violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

In altre parole: per la prima interpretazione Mario Riccio, il medico che ha sedato Piergiorgio Welby e ha scollegato il ventilatore meccanico che simulava il suo respiro, avrebbe1 violato la costituzione; per la seconda interpretazione no.

Le mie conoscenze di diritto costituzionale sono prossime allo zero: sicuramente Colombo ha ottimi motivi per preferire la prima interpretazione alla seconda, sempre che il suo riferimento al diritto non si riferisca a tutt’altro. Qualcuno ne sa di più?

  1. Avrebbe perché l’autopsia ha confermato che Welby è morto in seguito ad arresto respiratorio e non alla somministrazione del sedativo. []

6 commenti su “Autodeterminazione limitata

  1. Mi viene da osservare, leggendo questi articoli o di segno diverso, uno strano uso della Costituzione.
    La costituzione risale al ’47 e non conosceva i problemi bioetici che affrontiamo. Come i doctores medievali, anche di vaglia, ricorrevvano a puntelli scritturali per giustificare le proprie posizioni, così si fa oggi.
    Se la questione fosse solo legiferare all’interno della Costituzione, sarei d’accordo. Le questioni bioetiche però hanno un raggio più ampio…
    Anche se si dissente, in luogo di pura discussione, dalla legge fondamentale, che male ci sarebbe?
    Ciao! eno
    ( Non penso che l’autore si riferisca direttamente a quell’articolo. Ne ha in mente un altro oppure avrà considerato qualche posizione di dottrina costituzionale. )

  2. Se la questione fosse solo legiferare all’interno della Costituzione, sarei d’accordo. Le questioni bioetiche però hanno un raggio più ampio…

    Eh , lo so bene che hanno un raggio più ampio!
    Io però non ho una simile ampiezza: preferisco affrontare un tema alla volta.
    In questo caso il tema è l’affermazione di Colombo sulla prassi sociale e il diritto costituzionale.
    La costituzione non è immutabile, è ovvio (come è ovvio che ci vogliono buone ragioni per cambiarla) e io lo davo per scontato (penso anche Colombo).

    Non penso che l’autore si riferisca direttamente a quell’articolo. Ne ha in mente un altro oppure avrà considerato qualche posizione di dottrina costituzionale

    Mi piacerebbe molto sapere quali sono, con precisione, i riferimenti di Colombo.

  3. No, l’ho già sentita e da un mio conoscente giurista: è fatto divieto di menomarsi.
    Però è in vacanza e non posso chiederglio…
    Dommage!

  4. Premesso che una condizione && (e) è sempre più restrittiva di || (o), perché “e” implica che tutte e due le condizioni siano contemporaneamente verificate, quindi non riesco a capire perché in un caso sia violata la costituzione e nell’altro no (potrebbe essere una falla nel mio ragionamento): un omicidio non è rispettoso della persone umana, no, ma l’omissione di trattamenti per il prolungamento artificiale della vita biologica (senza aiuto di tecnologie impossibile), a mio parere, lo è. Quindi direi che tutte e due le ipotesi siano verificate. Nel caso Welby, dal punto di vista tecnico/scientifico, non c’è stato “omicidio”, né “suicidio assistito”, perché, senza l’aiuto di macchinari esterni, le funzioni vitali sarebbero cessate già prima dell’avvenimento in discussione. Cosa ci sia di autolesivo nel non volersi più opporre al naturale decorso della malattia e decidere di accettarlo proprio non mi è chiaro. Trovo molto più lesivo della dignità umana l’accanimento terapeutico, per quanto nell’accanimento del caso in questione, di terapeutico non c’era un bel nulla (visto che non c’era possibilità di guarigione, né di miglioramento), ma si trattava, ripeto, di prolungamento forzato di una vita biologicamente impossibile, una tortura possibile solo grazie ai mezzi tecnici oggi a nostra disposizione ed assolutamente inutile, se non addirittura controproducente, sia per la società, che finanzia questo inutile accanimento, che per il paziente, che deve subire cure che non sono tali né desiderate. Quella di Colombo mi sembra, a partire dal fuorviante aggettivo “autolesiva”, una presa di posizione pretestuosa, estremista e fondamentalista, in ogni caso indifendibile ed in netta contrapposizione ai concetti di pietà, carità e perdono che dovrebbero essere alla base della religione cattolica.

  5. raser: tutte le interpretazioni di quell’articolo della costituzione sono “pro domo”, dal momento che simili situazioni, semplicemente, non erano prevedibili.

    eno: è davvero proibito menomarsi? Non lo sapevo (d’altra parte, ignorantia legis non excusat).
    Comunque, potrebbe essere una legge ingiusta oppure il divieto potrebbe venire letto come tutela della comunità, che aiuta i menomati (la seconda obiezione è abbastanza sofistica, me ne rendo conto).

    Isadora: Sul caso specifico di Welby non aggiungo nulla, perché vi sarebbe troppo da aggiungere (esempio: se non erro, per il comitato nazionale di bioetica la respirazione artificiale non è accanimento terapeutico in quanto ordinaria e non eccezionale).
    Sulle condizioni & & e | |: & & è più restrittiva di | |, ma siccome si tratta di condizioni perché una legge possa restringere la libertà dell’individuo, la condizione più restrittiva (per la legge) implica meno restrizioni (per l’indiviuo). Spero di essere stato chiaro (e di aver capito la tua perplessità).

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