Leggendo il ddl

Alfa: “La Repubblica tutela la vita umana fino alla morte.”

Beta: Sarebbe difficile tutelare la vita umana dopo la morte. Cosa stai leggendo?

Alfa: Il disegno di legge del governo sul testamento biologico. L’ho trovato sul sito del Sole24ore. Quello che ti ho letto è il primo articolo.

Beta: Direi che è da apprezzare la sobrietà.

Alfa: Cioè?

Beta: Hanno scritto “fino alla morte”: avrebbero potuto affermare “fino a tre giorni dalla morte”. Dopotutto, c’è un precedente storico: un tizio, una volta, è risorto dopo tre giorni…

Alfa: Non fare il blasfemo.

Beta: Ci proverò. Tu, intanto, leggi gli altri articoli.

Alfa: Sempre dal primo articolo, quarto comma: “La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.”

Beta: Via inviolabile e indisponibile… Come si fa a tutelare qualcosa di indisponibile? Se non l’ho a disposizione, non posso fare nulla…

Alfa: Il tuo mi sembra un sofisma.

Beta: Non sono io ad aver iniziato il gioco… Ma andiamo avanti.

Alfa: Articolo 2: “Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale. ”

Beta: Quali sono gli articoli citati?

Alfa: Il 575 riguarda l’omicidio: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.” Il 579 riguarda l’omicidio di consenziente, il 580 l’istigazione o aiuto al suicidio. Direi che si limitano ad applicare leggi già esistenti.

Beta: Anche nel riferimento alle condotte omissive?

Alfa: La questione è forse troppo tecnica per noi. Passiamo oltre. L’articolo 3 riguarda il divieto di accanimento terapeutico…

Beta: Come scusa?

Alfa: Il divieto di accanimento terapeutico. “il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo.”

Beta: E se io lo desiderassi, questo accanimento terapeutico? Per quale motivo la legge deve impedirlo?

Alfa: …

Beta: …

Alfa: Il quarto articolo riguarda il consenso informato. Il quinto, invece, tratta dei contenuti e dei limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento, abbreviate in DAT.

Beta: DAT, come il Digital Audio Tape della Sony?

Alfa: Esatto.

Beta: Quali sono questi limiti?

Alfa: Dal secondo comma: “Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l’attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante”

Beta: In situazione di compiuta informazione medico-clinica? Per sottoscrivere un DAT devo prima laurearmi in medicina?

Alfa: No, basta che ci sia un medico.

Beta: Intendi al momento della sottoscrizione?

Alfa: Esatto. Di questo si occupa l’articolo seguente. “Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all’esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento.”

Beta: Vabbè, non dovrebbe essere difficile trovare un medico disposto a firmare la mia dichiarazione…

Alfa: Non mi sono spiegato bene: mica basta la firma. Il notaio…

Beta: Il notaio?

Alfa: Sì, il notaio: la dichiarazione deve essere resa di fronte a un notaio.

Beta: Bene, devo pure spendere soldi.

Alfa: No, il notaio lo farà a titolo gratuito. È previsto dalla legge.

Beta: A titolo gratuito, certo. Però io non ho un notaio di fiducia. E sono sicuro che non sarà facile trovare un notaio disposto a perdere tempo con me.

Alfa: Questo è un altro discorso. Comunque, il notaio deve attestare che “il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi.”

Beta: Interessante. Magari riesco a non pagare il notaio, ma a questo punto il medico una parcella me la presenterà, se deve informarmi delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti…

Alfa: Magari il medico di famiglia…

Beta: In ogni caso, non capisco il ragionamento dietro la presenza del medico.

Alfa: Cioè?

Beta: La mia volontà, per essere valida, deve essere informata. Se lo stesso principio valesse, ad esempio, per le elezioni, dovremmo invalidare tutte le votazioni dal Regno d’Italia a oggi.

Alfa: Esagerato. Il principio non mi sembra così sbagliato: è il consenso informato.

Beta: No, fermo. Il consenso informato prevede che sia il medico a dovermi informare prima di iniziare una cura. Qui si afferma che io, per poter rifiutare una cura, devo essere informato. Sono due casi molto diversi.
Comunque, sarà una cosa complicata, fare questa dichiarazione, ma almeno la devo fare una volta sola.

Alfa: La dichiarazione vale tre anni.

Beta: Dopo tre anni dovrò tornare dal notaio e dal medico?

Alfa: Esatto.

Beta: Un lavoraccio, però almeno mi tutelerà…

Alfa: Veramente la dichiarazione non è vincolante.

Beta: Come scusa?

Alfa: Articolo 6, comma 1: “Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAT) non sono obbligatorie né vincolanti.”

Beta: Capisco. Io devo cercarmi un notaio e un medico disposti a seguirmi in questa operazione tutt’altro che semplice e poi il medico potrà fare quello che vuole.

Alfa: Più o meno è così. E non dimenticare che, in ogni caso, “Alimentazione ed idratazione […] sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento”.

Beta: Alimentazione e idratazione finalizzate ad alleviare le sofferenze?

Alfa: Così è scritto.

Beta: Senti, sai dove lo farò, io, il mio testamento biologico?

Alfa: In base al ddl, devi necessariamente farlo dal notaio.

Beta: No no, io lo faccio in biglietteria.

Alfa: In biglietteria?

Beta: Sì, mi acquisto un bel biglietto di sola andata per la Svizzera.

Questo dialogo è stato ispirato dalle osservazioni di Chiara Lalli, Giuseppe Regalzi e Mario Ricciardi.

7 commenti su “Leggendo il ddl

  1. Breve considerazione a margine: se avesse finalmente uno modico scatto liberale, questo governo ora dovrebbe necessariamente liberalizzare le licenze di Notaio, mestiere che si tramanda (come quello di farmacista e altri simili) di padre in figlio.
    Ci darem la mano sul Cisalpino
    http://www.cisalpino.com/go/IT
    🙂

  2. sono senza parole.

    farò il testamento biologico, dal notaio e senza medico. Una volta sola.

    Se cambierò idea, cambierà anche il mio testamento, com’è giusto che sia.

    Tutto questo non perché le mie volontà siano rispettate, visto che questa possibilità sembra esclusa, per adesso.

    Ma soltanto perché le mie volontà siano CHIARE A TUTTI.

    Non mi sembra poco.

    Poi facciano quel che credono, è un paese di merda.

  3. @luca massaro: Consiglio i regionali: i cisalpini (soprannominati cessoalpini dagli utenti più affezionati) non è che funzionino proprio bene…

    @ferrigno: Dai, vedremo cosa sarà in grado di fare l’opposizione.
    Mi riferisco a Fini, ovviamente.

    @Riccardo: Grazie

  4. Una domanda dettata da ignoranza. Ma il termine “indisponibile” viene usato solitamente nella legislazione italiana? Probabilmente si, ma cosa significa indisponibile dal punto di vista giuridico?

  5. @Onan: Una risposta precisa non sono in grado di darla.
    Sicuramente si parla di patrimonio indisponibile: le foreste, ad esempio, sono patrimonio indisponibile dello stato.
    Altro non sono in grado di dire.

    PS Il ddl è ambiguo: a essere indisponibile è la vita o il diritto alla vita? Nel primo caso la frase mi sembra insensata, nel secondo no.

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