Coerenze e incoerenze legali

Piccolo dubbio giuridico: qualcuno sa cosa succede se una legge è in contrasto con un’altra legge? O se prescrive qualcosa di impossibile?

Penso ai seguenti scenari:

  1. Una legge rende obbligatorio qualcosa di logicamente o materialmente impossibile: essere contemporaneamente in due luoghi diversi, ad esempio.
  2. Una legge locale è in contrasto con una legge più generale: ad esempio, un regolamento comunale proibisce di indossare le mutande blu mentre una legge statale o regionale obbliga le persone a indossare mutande blu.
  3. Una legge locale regola questioni che non potrebbe regolare: ad esempio, un regolamento comunale proibisce di indossare mutande blu ma a poter legiferare sul colore delle mutande è solo lo stato o la regione.

Quello che mi interessa sapere è se io sono comunque obbligato a ubbidire a queste leggi, e a subire eventuali pene in caso di condanna, oppure se è possibile trasgredirle.

18 commenti su “Coerenze e incoerenze legali

  1. So che esiste una gerarchia delle fonti, quindi vale sempre quella maggiore. Suppongo che ti farebbero comunque la sanzione, ma una volta in triibunale si oppone una questione di costituzionalità e si vede chi ha ragione.

    Non sempre quello che è legale è anche morale… quindi se una legge ti obbliga a fare qualcosa che non vorresti potresti trasgredire, cosciente delle pene in cui potresti incorrere. Il martirio (quello vero non quello di chi si fa esplodere) è una testimonianza della superiorità della legge morale rispetto a quella positiva.

  2. Dunque, vediamo se la mia vita professionale avrà un futuro (laureato in giurisprudenza, quasi praticante) 😉

    1) giocando un po’ con questi paradossi giuridici (e per me che sono un aspirante dottorando in teoria generale e filosofia del diritto, è musica per le mie orecchie), posso risponderti brevemente con una norma di diritto penale, argomentando da essa per coprire la tua fattispecie, evidentemente burlesca: si tratta dell’art. 40, conosciuto come «rapporto di causalità». Esso dice che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato (esser puniti per mancata ubiquità), se il mancato verificarsi della condizione esigita dalla legge «non è conseguenza della sua azione od omissione». Nel tuo caso limite, quindi, se tu non appari in due posti contemporaneamente, e il fatto non può esserti imputato mercè le leggi della fisica (attuali?), non si può applicare una pena del diritto penale pur prevista dalla bislacca norma.

    2) è il caso del principio della gerarchia delle fonti: come ogni sistema di comando che sia progettato per funzionare, anche l’ordinamento giuridico italiano ha un impianto verticistico di vincolatività, dalla legge agli usi (la consuetudine) (art. 1 preleggi). All’interno delle leggi, si va dalla Costituzione al regolamento, passando per legge costituzionale, ordinaria, regionale (ma in alcune materie — e lo dico a tagliar grosso, ovviamente —, la legge regionale è l’unica a regolarle, e quindi si può dire sia più vincolante di quella statale), e comunale.
    Mi rendo conto che, riassunto così, l’argomento della gerarchia delle fonti farebbe schiumare di rabbia ogni dottore della legge, tant’è riassunto da scalzacani; cionondimeno, è l’unico modo per dare una panoramica al volo, in formato commento in un blog, senza risultare pallosissimo.

    3) Incompetenza: il cittadino può far disapplicare quella legge da un tribunale, per manifesta incompetenza. In ogni caso, non può farsi giustizia da sé — ci sono i tribunali, per quello.

    Mi sono divertito molto, nel cercare di dare una risposta giuridica a questa sorta d’indovinello; grazie 🙂

    Se ti sorgesse qualche altra bislaccheria, facci sapere 😉

  3. ma ci hai pensato perché ti sono venute – casualmente – in mente leggi che sono contrarie, per dire, alla costituzione?

    (che differenza c’è tra il martirio quello vero e quello di chi si fa esplodere?)

  4. @giowind: Non credo che la legge morale sia, in un qualsiasi senso, superiore alla legge positiva: si tratta di due cose diverse (dubito inoltre che in morale vi possano essere leggi simili a quelle del codice civile, ma questo è un altro discorso).
    In ogni caso, qui non mi interessa la morale, ma solo la legge.

    @Francesco Minciotti: Ti ringrazio per la precisa e puntuale risposta.
    Quello che mi interessa è se esista, legalmente parlando, la possibilità di trasgredire una legge; mi sembra di capire che ciò possa accadere solo nel primo caso (leggi impossibili); negli altri casi, devo sottostare alla legge e accettarne le conseguenze, sperando che un tribunale le rettifichi.

    @alex: No, nessun riferimento particolare all’attualità.
    Quanto ai martiri, penso (ma dovrebbe essere giowind a rispondere) che un vero martire vota soltanto se stesso al martirio, mentre un falso martire coinvolge anche altri nel suo progetto.

  5. “All’interno delle leggi, si va dalla Costituzione al regolamento, passando per legge costituzionale, ordinaria, regionale (ma in alcune materie — e lo dico a tagliar grosso, ovviamente —, la legge regionale è l’unica a regolarle, e quindi si può dire sia più vincolante di quella statale), e comunale.”

    ma nel caso due leggi siano sullo stesso livello gerarchico, per esempio, l’art.7 della costituzione che contrasta in modo palese con l’art. 3!?

  6. io non capisco una cippa di ciò che sia giuridicamente valido o no, ma da come è la prassi italiana, tu puoi tranquillamente trasgredire una legge, basta che poi convinci il giudice, che la interpreta, del fatto che non potevi evitarlo

  7. Non vedo la contraddizione tra eguaglianza religiosa e diverse forme di regolamentazione stato-confessioni.
    Non dico che non sia sbagliato, però i diversi contratti sindacali mica minano l’uguaglianza dei lavoratori!

    E’ una bella domanda, cmnq.
    Fabrizio cosa risponde?

    Da ignorante, a me vengono due idee.
    Se tutto ciò che la costituzione include è semplicemente definito da essa( libertà di parola, regioni, repubblica ), la contraddizione si evita interpretando i diversi articoli in modo da conciliarli. In fondo, la costituzione è legge prima dello stato e non ci sono istanze superiori a cui appellarsi.
    Se alcuni oggetti menzionati dalla costituzione( libertà di parola, religione… ) hanno una struttura propria, indipendente dal diritto positivo, allora la contraddizione è in agguato.

    ciao! Eno

  8. @ Eno

    Mettiamola così: le religioni in italia sono tutte uguali ma il cattoliceismo è più uguale! 😉
    Tant’è che gli è stato dedicato un articolo della costituzione da cui riceve speciali privilegi in contrasto con l’art. 8.
    Proprio oggi parlavo con un amico inglese (qui l’anglicanesimo è religione di stato) di costituzioni. Nel Regno Unito non esiste una Costituzione. Pensavo che fosse solo Israele a non averla. Comunque ho sempre pensato che non potesse esistere uno stato senza costituzione. Invece mi sono reso conto che i paesi che hanno una costituzione sono quelli figli della Rivoluzione Francese e prima ancora dell’Americana.

  9. @Fabristol: I paesi dell’area anglosassone hanno un sistema giuridico chiamato tecnicamente common law (il nostro, antitetico, è chiamato civil law). La differenza fondamentale fra i due sistemi è che nel primo non si rinviene, generalmente, una costituzione scritta (così è in Inghilterra, ma non in America); e che il loro sistema giudiziario si fonda sul precedente vincolantebinding precedent»), cioè che una decisione precedente di un giudice su un caso analogo vincola la decisione successiva di un giudice che sia gerarchicamente pari o sottordinato al precedente (per dire, la Supreme Court americana potrebbe ben decidere in senso difforme ad una statuizione pregressa di segno contrario di un giudice di contea).
    E poi ci sarebbero anche altre differenze, ma sono minori.

    Quanto al rilievo sul contrasto fra norme pariordinate, dovrebbe decidere la Corte Costituzionale (chiamato, e non a caso, il «Giudice delle leggi»).
    Non possiamo aprire qui la parentesi sui rapporti fra Costituzione e confessioni religiose, ché lo spazio non ce lo consente. Ma a mio avviso — ed è l’avviso di un ateo — lo Stato italiano non se la gioca poi tanto male, nei rapporti con la religione. Certo, soprattutto in passato c’era una disparità di trattamento fra la religione cattolica e le altre, non foss’altro che per motivi storici, ma varie disposizioni tendenziose nella legislazione ordinaria sono state cassate dalla Corte Costituzionale, per violazione del principio d’eguaglianza.

  10. @raser: quella che dici tu è la prassi, che in teoria dovrebbe essere come la teoria, ma in pratica non lo è (© Yogi Berra)

    @Fabristol: In teoria la costituzione non può contraddirsi. Sulla differenza tra teoria e pratica, vedi sopra.

    @eno: Credo che, secondo alcune teorie, i trattati internazionali siano superiori alla costituzione (Kelsen lo dice abbastanza esplicitamente, ma non credo che su questo la sua posizione sia molto diffusa).
    Comunque, anche ammettendo che, giuridicamente parlando, non vi sia nulla sopra la costituzione, ci sono dei limiti alle interpretazioni possibili. Per qualcuno una certa legge viola la libertà individuale, per altri no, ma non vedo nessuna interpretazione possibile dell’art. 13 (“La libertà personale è inviolabile.”) che permetta la schiavitù. O, per tornare al concordato, se affermi che “cattolico”, letteralmente, vuol dire universale, e quindi l’articolo 7 riguarda tutte le chiese cristiane… ecco, credo che verresti gentilmente accompagnato alla porta.

  11. Mi riferivo all’interpretazione sistematica, di cui so l’esistenza ma non l’applicazione. ( Mia madre ha fatto legge. )
    Non intendevo “interpretazione” in senso quiniano.

    Non ho ancora capito. La consulta decide quando due norme costituzionali paiono cozzare, ok.
    Sulla base di quale norma o principio decide come riaggiustare le due norme diverse?

  12. @eno: Grazie per il link, e per aver smascherato un classico errore dei filosofi: quando una parola ha due significati, uno filosofico e complicato, l’altro più comune e semplice, si sceglie sempre quello filosofico e complicato!

  13. Ieri, leggendo l’ultimo capitolo di “Gödel, Escher, Bach” di Hofstadter mi sono imbattuto in riflessioni di ordine metamatematico sul problema dei tribunali che hai appena esposto. È un paragrafo molto breve, però è interessante (come tutto il resto del libro). Se hai il libro, forse vuoi dargli un’occhiata.

    Se non ce l’hai posso trascrivertelo…

  14. Ciao Ivo,

    ti devo dare una cattiva notizia: il paragrafo su GEB di cui ti scrivevo l’ho trovato, ma è lungo due pagine e ci metterò un po’ a trascriverlo; e anche a tradurlo dal tedesco decentemente (la versione che ho io è in tedesco).

    Spero di farcela nel fine settimana…

    A presto
    Stefano

  15. È il 7° paragrafo (“Strani anelli nei poteri statali”) del capitolo XX – “Strani anelli e gerarchie intricate”, a circa 10 pagine dall’inizio del capitolo.

    Non garantisco del nome dei titoli, perchè sono le mie traduzioni dall’italiano.

    Spero di esserti stato di aiuto…

Lascia un commento