Il suicidio dell’Occidente

Di Roger Scruton, filosofo conservatore britannico, avevo letto solo Gli animali hanno diritti?, un testo potenzialmente interessante, purtroppo rovinato dall’arroganza dell’autore e da una impostazione generale inaccettabile.

Con una certa curiosità ho letto Il suicidio dell’Occidente, un libro-intervista che si legge in otto minuti1 Alla fine della lettura, lo devo riconoscere, Scruton mi sta un po’ più simpatico di prima. Non perché riconosca in lui un grande e acuto pensatore, ma per come risponde ad alcune domande di Luigi Iannone. A pagina 24, ad esempio, di fronte alle insistenti citazioni di Nietzsche dell’intervistatore, l’intervistato risponde secco: «Nietzsche ha chiesto di essere ignorato. Quindi lo ignoro».

Per il resto, Scruton continua a sacrificare la chiarezza all’arroganza, liquidando sbrigativamente obiezioni e argomenti contrari., senza curarsi troppo di giustificare le proprie conclusioni. Continua a leggere

  1. L’ho letto mentre ero in cosa all’Inps e il biglietto con il mio numero di prenotazione recitava “Attesa: 8 min.”; nonostante secondo il mio orologio io abbia aspettato circa un’ora, io mi fido dell’Inps e affermo di aver letto tutto il libro in otto minuti. []

Contagio sociale

Pare che il divorzio sia contagioso:

Uno studio mostra che se un amico o un parente divorzia, il vostro rischio di divorziare aumenta di conseguenza.

Un risultato interessante: come conclude il paper originale, «il divorzio deve essere inteso come un fenomeno collettivo che si estende ben oltre i diretti interessati» («divorce should be understood as a collective phenomenon that extends far beyond those directly affected»).
Ancora più interessante sarebbe avere un quadro complessivo dei fenomeni all’apparenza individuali e in realtà collettivi: ho il sospetto che anche il matrimonio e la genitorialità presenti aspetti collettivi simili al divorzio.

Credo sia riduttivo considerare questo fenomeno un caso di influenza della società sull’individuo:  interpretarlo come invito alla ridefinizione dei concetti di individuo e società potrebbe essere più proficuo.

Beni matrimoniali

Elizabeth Brake, su Ethics (Ethics 120 (January 2010): 302–337), propone una teoria minimale del matrimonio (minimal marriage).
Il riferimento del titolo è allo stato minimo di Nozick, ma la giustificazione del matrimonio che viene fornita è rawlsiana.

Il matrimonio minimo ha poco a che fare con i matrimoni attualmente esistenti, che sono giuridicamente molto più pesanti e limitati.
Semplificando molto, si tratta della possibilità di attribuire ad altre persone, volendo anche più persone, alcuni diritti di cui gode il singolo, senza danni diretti per altri soggetti.

La giustificazione, come dicevo, è rawlsiana: le relazioni personali non sono soltanto molto importanti, ma costituiscono un aspetto fondamentale della vita delle persone, e fanno quindi parte di quelli che Rawls chiama beni primari (primary goods). La società è quindi tenuta a riconoscere e dare valore a queste relazioni.
È questo aspetto il più interessante: il passaggio dall’individuo, isolato, alla persona, che vive in una fitta rete di relazioni con altre persone, senza per questo arrivare al comunitarismo.

Se il codice civile prevale sulla Costituzione

Ora, affermare che il codice civile stabilisca la diversità di sesso degli sposi perché il matrimonio sia valido è perlomeno azzardato. Il codice civile, piuttosto, non esplicita mai la condizione necessaria della diversità di sesso per un valido matrimonio, tant’è che le decisioni giudiziarie esistenti in merito hanno sempre ricavato questo elemento da un lavoro interpretativo.

Ma anche se si volesse sorvolare su questo punto – in realtà il centro dell’intera questione – il ragionamento esplicitato dalla Corte si rivela un controsenso, perché sfocia nella sola conseguenza logica possibile di subordinare la Costituzione al codice civile. Che, per essere precisi, è proprio il contrario di quello che, invece, si fa a rigor di diritto: non interpreto un articolo della Costituzione alla luce del codice civile, ma viceversa.

Se così non fosse, infatti, non si capisce quale sarebbe il ruolo di una corte costituzionale, e quale tipo di censura potrebbe esercitare sul diritto ordinario, se quest’ultimo diviene lo strumento al quale la norma costituzionale deve guardare per ricevere significato.

Persio Tincani, “Matrimonio omosessuale, se il codice civile prevale sulla Costituzione“, Micromega